[Rassegna stampa] Collage di articoli sul servizio sociale

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Ci si chiede se esista un profilo ideale di assistente sociale: «molti ed eterogenei paiono essere i talenti importanti, cui sembra corrispondere un'aspirazione a saper fare tutto» (Trivellato P., Lorenz W., Una professione in movimento, in Tra impegno e professione, a cura di Facchini C., pp. 249-277, p. 261). Secondo gli autori la competenza è una dimensione che sintetizza i caratteri e le capacità quali ad es. «lavoro d'equipe, riflessività, considerare i costi delle soluzioni, etc» p. 268. In base a una ricerca compiuta su un migliaio di assistenti sociali iscritti agli albi regionali, risulta l'organizzazione quale la competenza più importante, intesa non solo come identità ma anche come «esame razionale di casi e procedure» p. 268. Gli autori continuano: «emerge un profilo versatile, non specializzato, tipico di persone orientate alla relazione, lontane da tentazioni di chiusura monopolistica professionale» (276). «La probabilità di trovare sia una collocazione occupazionale specifica, che una collocazione professionale complessiva, gioca più il contesto territoriale che la votazione riportata» (85) «i coordinatori più giovani si trovano prevalentemente nell'area del no profit, mentre i dirigenti giovani sono collocati negli enti locali (…) la maggior parte di dirigenti e coordinatori ha conseguito il titolo prima del '92» (205) «mentre nelle coorti di età più anziana e intermedia i dirigenti hanno una laurea precedente (…) tra i coordinatori prevale la seconda laurea conseguita dopo il titolo di assistente sociale» (207) «circa un terzo delle dirigenti hanno conseguito la laurea specialistica di servizio sociale (…) i maschi dirigenti, invece, conseguono un titolo successivo per metà in scienze della formazione e, per l'altra metà, con l'anno integrativo di servizio sociale» (207) «emerge, dunque, come i dirigenti e i coordinatori siano in prevalenza fedeli e coerenti con il titolo di studio di base» (208). «negli enti locali, non solo gli assistenti sociali, trovano maggiore collocazione, ma anche più possibilità di carriera anche fino alla dirigenza» (209). «la differenza tra dirigente e coordinatore non è tanto segnata dai contenuti del lavoro, ma dall'anzianità di servizio» (211) «i dirigenti o i responsabili di servizio sono prevalentemente donne» (217) «più soddisfatti gli assistenti sociali dirigenti rispetto ai coordinatori» (216) «nel caso del servizio sociale anche le competenze di base sono costruite e ricostituite piuttosto che acquisite una volta per tutte nella formazione universitaria» (250). «In alcune situazioni è possibile che le persone coinvolte abbiano la sensazione di sapere come si dovrebbe fare, diversamente da quella che vede il paziente del medico o il cliente dell'avvocato ricevere consigli o istruzioni riguardanti una materia di cui essi sono all'oscuro» (253) «le conoscenze teoriche e pratiche complessivamente intese hanno, nel caso degli operatori di servizio sociale, un carattere processuale, ma potremmo dire quasi idiosincratico, nel senso che le conoscenze sono misurate all'integrazione di diversi aree di sapere secondo la complessità delle situazioni d'aiuto. Questa caratteristica ha due conseguenze principali: a) le conoscenze di prestano difficilmente ad essere codificate e trasmesse dalle generazioni più anziane alle generazioni più giovani; b) gli assistenti sociali declinano le loro attività in forme differenziate, mettendo in campo risorse teoriche, pratiche e relazionali legate più ai contesti in cui lavorano che non a standard condivisi dai componenti della professione, come vi è motivo di credere che accada nelle professioni liberali consolidate» (256). Sorgono alcuni dubbi sull'impostazione metodologica: se tutte le interviste sono state condotte presso il laboratorio CATI di sociologia-Bicocca, quanti assistenti sociali hanno potuto pervenire da regioni diverse dalla Lombardia? E poi: se gli intervistati sono tutti iscritti agli albi regionali, in che misura la ricerca tiene conto della libera professione, cioè di persone che esercitano in studi di consulenza e che non sono iscritte?

Risposte
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C'è un articolo interessante su come misurare il carico di lavoro (Professione assistente sociale, 4, 1999; 2, 1999 pp. 4-6)
http://www.modenatoday.it/cronaca/terremoto-emilia-assistenti-sociali.html

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Come rileva a ragione la difesa dell'amministrazione resistente, il diploma di assistente sociale (di cui la ricorrente denuncia la mancata valutazione e la conseguente mancata assegnazione di altri sei punti) non può essere considerato, secondo l'orientamento giurisprudenziale costante, incluso quello di questo Tribunale, "titolo di studio pari o superiore" a quello richiesto per l'inserimento nella graduatoria provinciale definitiva per il conferimento supplenze scuola elementare (al riguardo cfr. la decisione n.274/1992 dove si precisa anche che il d.P.R. n.162/82 e il d.P.R. n.14/87 non hanno stabilito alcuna equiparazione tra il diploma rilasciato dalla scuola privata C. di Fermo e i diplomi di laurea o i diplomi di grado universitario rilasciati da istituzioni statali, pareggiate o parificate). Il titolo stesso non può essere considerato pari al diploma di abilitazione magistrale, conseguendosi quest'ultimo dopo un corso di studio di quattro anni, il primo dopo un corso triennale; e non è neanche titolo finale rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o di specializzazione postuniversitari previsti dagli statuti delle università statali o libere o rilasciati da istituti statali o pareggiati ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati perché il fatto che la scuola privata C. di Fermo abbia conseguito ai sensi del d.P.R. n.14/87 la dichiarazione di idoneità a rilasciare il diploma di assistente sociale non trasforma la scuola stessa in scuola di specializzazione statale o pareggiata. La natura esclusivamente privata della scuola medesima non consente d'altra parte di considerare il titolo da essa rilasciato come diploma postsecondario. Si deve allora conclusivamente condividere il rilievo dell'amministrazione resistente secondo cui il requisito essenziale per la valutazione dei titoli culturali secondo la tabella di valutazione dei titoli è che i titoli stessi, come non è nella fattispecie per i rilievi esposti, siano stati rilasciati da università o scuole statali o pareggiate, nel cui ambito non può essere annoverata la scuola C. di Fermo [T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 11-12-2006, n. 955].
http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=192056

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Da Brianza News 27 gennaio 2012

Monza. L’Amministrazione Comunale di Monza esprime soddisfazione alla luce della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di due assistenti sociali dipendenti del servizio territoriale per la tutela ai minori e alle famiglie. Le due assistenti sociali erano state denunciate da una coppia di genitori per concorso in falso e diffamazione. Leggi il resto...

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“Il DU (istituito con DM 23.07.93 e L. 382/92) richiedeva un successivo esame di stato, mentre la scuola diretta a fini speciali (normata dal DPR 10.03.82 n. 162) consentiva l'abilitazione de jure alla professione”http://www.votailprof.it/forums/#sdfootnote1sym.



http://www.votailprof.it/forums/#sdfootnote1ancSpinaci Annalisa, Corso di laurea in servizio sociale, La professione sociale, 10, 1995, p. 62, pp. 59-64.

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Il personale non dirigente è inquadrato in 3 ruoli: amministrativo, tecnico e professionale ma i regolamenti organici possono in relazione alla natura e alle esigenze degli enti, unificare i ruoli amministrativo e tecnico (art. 15 DPC 12.09.75 in attuazione della L. 20.03.75 n. 70):




  • Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili. Collaborano ai fini della formazione della volontà dei competenti titolari di potestà pubbliche. [/*:m]
  • Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti i servizi di ricerca, assistenza tecnica e sociale. Svolgono attività volta a fornire elementi di giudizio, applicando principi e metodi propri di scienze, arti e discipline tecniche o una attività di natura tecnico professionale, sempre che manchino i requisiti per l’inquadramento nel ruolo professionale.[/*:m]
  • [*] Appartengono al ruolo professionale i dipendenti che svolgono un’attività per la quale sono richieste l’iscrizione agli albi professionali o l’assunzione di una personale responsabilità che deriva dal tipo di professione che sono abilitati ad esercitare, la quale si aggiunge alla responsabilità civile, penale e amministrativa propria di tutti i funzionari e dipendenti pubblici per atti compiuti in violazione di diritti ex art. 28 Cost. Esercitano le mansioni proprie della loro professione con piena autonomia pur nel rispetto degli obblighi derivanti della natura del rapporto di pubblico impiego che è un rapporto di lavoro subordinato. Rispondono dei singoli mandati al legale rappresentante dell’ente e sono sottratti a qualsiasi forma di controllo burocratico sul loro operato sicché sono più vicine al momento politico che non al momento amministrativo della gestione (art. 15 DPC 12.09.75 in attuazione della L. 20.03.75 n. 70). Dunque l’appartenenza al ruolo amministrativo e tecnico è legata al tipo di funzioni attribuite, invece l’appartenenza al ruolo professionale è legata all’esercizio di attività in posizione di autonomia. La ripartizione del personale secondo 3 ruoli è dettata dall’esigenza di riconoscere una certa autonomia ai servizi tecnici rispetto a quelli amministrativi e professionali e viceversa, ma soprattutto dalla necessità di assicurare trattamenti economici differenziati al personale dei diversi ruoli (DPR 26.05.76, allegato 2)”. (Da Giuseppe Guarino, s.v. Parastato, in Dizionario amministrativo, Giuffrè, Milano, 1978, pag. 448)[/*:m]

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Il tg1 nell'edizione notturna delle ore 23.30 di giovedì 10 giugno 2010 ha trasmesso la notizia di presunti rapporti tra un'assistente sociale e un boss della 'ndrangheta, detenuto nel carcere di Rebibbia, di cui dirigeva gli affari. Peccato però che la persona in questione fosse un educatrice penitenziaria e non un'assistente sociale com'è stato erroneamente trasmesso. A tal proposito l'ordine degli assistenti sociali ha inviato un comunicato in cui si sottolineavano i su detti errori. Alla data attuale, tuttavia, non è giunto ancora nessun desclaimer.

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L'art.3 della tab. XLIV allegata al decreto MURST 23.7.1993, pubblicato G.U. S.S. 23.5.1994 n. 118, aveva disposto che, ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in Servizio Sociale (D.U.S.S.) era riconosciuto affine ai corsi di laurea in Sociologia e Scienze Politiche.


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L'Ordine nazionale ha avuto un avvio davvero singolare: sono prima stati costituiti i Consigli regionali tra il '94 e il '95 e poi quello Nazionale nel '97 senza contare che già esisteva un albo nel '93. Come se non bastasse venne il momento del Codice Deontologico a scoppi ritardati nel '98, nel '02 e nel '09. Giustamente osserva Bruno Cavallo che «si presenta scarsamente caratterizzata quella autonomia tipica degli enti professionali» (265). L'autore poi distingue in merito all'art. 1 della 84/93 tra «autonomia intrinseca» (266) che si riferisce alla libertà di scelta sui metodi e tecniche di lavoro, e tra «autonomia formale» che si riferisce al contratto di prestazione d'opera con l'utente (CAVALLO B., 1994, Commento alla L. 23.03.93 n. 84 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale, in “Le nuove leggi civili commentate”, 6, 1994, pp. 265-275).

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In base alla L. 14.01.94 n. 14 art. 4 c. 4 la Corte dei Conti può effettuare dei controlli sulla gestione economica e/o finanziaria degli Ordini Professionali, ovvero a tutti gli enti anche a quelli a cui lo Stato non contribuisce in via ordinaria, (Mercati L., Controllo di gestione ed enti professionali, Giornale dir. Amm., 8, 1998, p. 719-724; cfr. Cassese, I controlli nella PA, 1993; v. art. 100 Cost.).

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Art. 33 co. 5 Cost.: È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”, secondo Maria Rosaria Ricci, starebbe a significare «una funzione di cerniera, attribuendo alla responsabilità del legislatore la predisposizione di limiti all'autonomia universitaria» e, aggiungo, a quella professionale (1724). (Ricci M.R., Osservazioni sulla limitazione degli accessi universitari alla luce della sentenza 383/98 Corte Cost., “Giur. it.”, 9, 1999, pp. 1721-1724)

Vedi anche:

(Sorace D., Le nuove procedure di reclutamento nelle università, “Giornale dir. Amm.”, 5, 1999, p. 414-420)


(Mari A., Le università tra numero chiuso e sovrafollamento, “Giornale dir. Amm.”, 8, 1998, p. 781-785)


(Senatore G., Commento alla sentenza Corte Cost. 27.11.1998 n. 383, “Giur. it.”, 9, 1999, pp. 1719-1721)

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Silvia Mirate scrive: «La competenza degli ordini si estende soltanto ai soggetti che esercitano la libera professione, anziché genericamente alla professionalità» (Mirate S., Ordini e collegi disciplinari: i poteri normativi e disciplinari, Giur. it., 6, 2010, pp., 1452-1460, p. 1454).

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I titolari di Scuola Diretta a Fini Speciali (RD 31.08.33 n. 1592 art. 20) e del DU o laurea breve (questo termine appare solo nei bandi di concorso per indicare un generico diploma universitario), (L. 19.11.90 n. 341 art 2) godono di iscrizione de jure alla sezione speciale cioè NON devono superare l'esame di stato mentre i titolari di laurea quadriennale potranno iscriversi solo previo superamento dell'esame di stato, secondo l'autore si tratta di un modo come un altro per favorire certi soggetti rispetto ad altri; inoltre, l'introduzione delle sezioni speciali avvenute grazie alla L. 14.01.99 n. 4 art 1 c. 18, sono anacronistiche coll'orientamento comunitario «diretto ad attenuare le restrizioni sulla concorrenza» (p.423); sarebbe però un errore immaginare che tutto l'iter di disciplina e riconoscimento della professione di assistente sociale dal 1982 al DPR 2001 non sia altro un modo per proteggere tale categoria professionale dalla concorrenza delle nuove professioni del sociale quali psicologi ed educatori che, altrimenti, spazzerebbero via il servizio sociale dal mercato del lavoro (Della Cananea, Le sezioni speciali degli albi professionali, Giornale dir. Amm., 5, 1999, p. 421-424) Anche Bruno Cavallo ciò costituirebbe una violazione art. 3 Cost. (CAVALLO B., (1994) Commento alla L. 23.03.93 n. 84 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale, in “Le nuove leggi civili commentate”, 6, 1994, pp. 265-275.pag. 271; cfr. sentenza 418/96 in Giur Cost 1996, 3741; cfr sentenza 18.06.88 Corr. Giur., 1999, 1, 41)

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Con ricorso notificato il 7 settembre 2001 e depositato il 27 successivo, l'insegnante M.T.S. ha impugnato la graduatoria definitiva permanente delle scuole elementari aggiornata al 10 luglio 2001 lamentando la mancata attribuzione di punti 3 per il titolo di assistente sociale equiparabile a diploma universitario. Costituitasi l'Amministrazione ha evidenziato come in base all'allegato A al D.M. 27.3.2000 n. 123 punto 1 lett. D) spettino i 3 punti "per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso.." e che nella fattispecie il titolo di accesso è il diploma di istituto magistrale, mentre il titolo di assistente sociale non è diploma di istruzione secondaria di secondo grado né diploma universitario. Tanto premesso il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto. Il titolo prodotto dalla ricorrente risulta convalidato dall'Università degli studi di Messina in base al D.M. 5 agosto 1998 n. 340 e previo superamento di colloquio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del DPR n. 14 del 15 gennaio 1987; trattasi pertanto di titolo che in base a speciale procedura rimessa al controllo di istituzioni universitarie, deve qualificarsi comunque superiore al diploma di scuola media di secondo grado ed equiparabile a diploma universitario (TAR Campania Napoli sez. V 22 febbraio 2006 n. 2201); è in ogni caso escluso che non possa considerarsi di livello almeno pari al diploma di istituto magistrale [T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 10-06-2008, n. 5697].
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2011/02/09/news/musile-assistente-sociale-condannata-1.1392167

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In seguito alla L. 03/2001 «l'ordinamento delle professioni non è più assoggettato alla riserva di legge statale bensì a quella delle regioni» (93) fermo restando che l'introduzione di nuove professioni spetta alla legge statale, si procede da un'attesa liberalizzazione a un «eccesso di protezione» (95) ergo i consigli regionali potrebbero interferire nella politica di una professione a discapito di altre, ad es. verso gli educatori che non hanno un Albo (Della Cananea G., L'ordinamento delle professioni dopo la riforma costituzionale, Giornale dir. Amm., 1, 2003, p. 92-95).

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Per ogni sessione di esame di stato, l'Ordine Regionale degli assistenti sociali propone quattro terne di membri (docenti e professionisti) e che l'Ateneo designa una terna “del Presidente”, “delle quali sarà poi nominata la commissione effettiva tramite Decreto Ministeriale”. Da qui già si evince la subordinazione quantitativa dei professionisti rispetto ai docenti ma anche della subordinazione discrezionale perchè l'Ordine Regionale “propone” mentre l'Ateneo “designa”. [p. 53] Sta scritto anche che “la preparazione specifica all'esercizio professionale non sembra essere tra le preoccupazioni peculiari dell'istituzione accademica” [p. 55] (Bonomo V, Corposanto C., L'esame di stato per assistenti sociali: considerazioni su ruoli e competenze, “La professione sociale”, 2, 2009, pp. 52-56)
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dal Mattino di Napoli 1 novembre 2006

Fratello e cugini la strappano dall’auto delle assistenti sociali

Mezz’ora di caccia all’auto fra la tangenziale ed i Ponti rossi, la polizia lanciata sulle tracce di una fiat bravo blu che si era portata via una bambina di otto anni dopo un’imboscata tesa all’auto del tribunale per i minori dove viaggiava con due assistenti sociali. L’allarme alle 17:00. Mezz’ora dopo un auto della stradale avvista i fuggiaschi, tre adulti con la piccola nomade romena. Ed ai ponti rossi è la fine della corsa. Le auto della polizia, richiamate dalla radio, arrivano da ogni parte e la fiat blu si ferma, non c’è resistenza. La piccola è presa in consegna dagli agenti. I tre adulti sono arrestati. Sembrava un sequestro di persona, era come già visto in altre occasioni un problema familiare regolato dalla legge con gli strumenti che ha la sottrazione e dal gruppo familiare con quelli che ritiene giusto usare. I tre adulti sono risultati essere il fratello maggiore e due cugini della ragazzina. Oggetto del contendere una bambina dal destino comune a tanti altri della sua nazionalità: accattonaggio ai semafori, una vita dove non si distingue la fine della difficoltà di un clan familiare espulso dalla Romania da discriminazione sociale e povertà senza speranza e l’inizio dello sfruttamento del forte sul debole. L’accusa per i tre, dopo la verbalizzazione della denuncia dei due assistenti sociali che accompagnavano la piccola, è sottrazione di minore e non quella assai più grave di sequestro. Dopo l’agguato con i tre che estraggono a forza la ragazzina dall’altra auto, quasi il riconoscimento di una situazione estrema in cui alla legge non resta che inseguire ed ai nomadi romeni da quattro anni ai margini della città dove hanno cercato aiuto, rispondere con una scorrerie. In mezzo, avverte l’Opera Nomadi, con il suo segretario Enzo Esposito, il vuoto dell’accoglienza. La bambina era stata appena tolta al suo gruppo familiare. Due assistenti sociali la stavano accompagnando su una panda al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei perché i giudici decidessero il suo futuro. Dietro all’auto si accoda subito la macchina dei giovani uomini di famiglia. All’altezza dello svincolo per Capodimonte gli inseguitore affiancano l’auto delle due donne. Le sbarrano la strada. Un automobilista che segue vede scendere tre giovani, uno che rompe un finestrino laterale della panda, gli portelli aperti dall’esterno. Fra le grida delle assistenti sociali la ragazzina si lascia docilmente prelevare. Poi una fuga senza speranza. Le segnalazioni sono diverse. Le due assistenti sociali sanno benissimo con chi hanno a che fare. Per l’ufficio prevenzione generale scendono in pista Falchi e Volanti. Per l’auto segnalata è questione di tempo.
Chiara Graziani


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Da Ateneapoli 12 ottobre 2007 n° 15

A giudicare dalle domande, tante, che gli studenti hanno indirizzato ai docenti, a conclusione dell'incontro di presentazione, l'interesse dei neodiplomati verso Psicologia, Scienze della comunicazione, Sociologia e Scienze del servizio sociale è pari almeno alla confusione circa quel che si studia, gli sbocchi lavorativi, le professionalità legate a questi percorsi formativi. La Preside Alida Labella e la prof.ssa Maria Francesca Freda (Psicologia), il Preside Lucio D'Alessandro e la prof.ssa Maria D'Ambrosio (Scienze della comunicazione), la prof.ssa Annamaria Zaccaria (Sociologia) ed il prof. Paolo Varvaro (Scienze del servizio sociale) hanno risposto a moltissimi quesiti ed hanno provato così a diradare almeno i principali equivoci che condizionano chi si affaccia in questi giorni alla realtà universitaria.
Per quanto concerne Psicologia, in particolare, non poche studentesse e altrettanti studenti ritengono, a torto, che la laurea abiliti a svolgere la professione di psicoterapeuta:. "Non è così", ha avvertitola prof. Labella, "per praticare' la professione di psicologo in seguito alla laurea di secondo livello, deve frequentare una specializzazione in psicoterapia. Mettersi in proprio, per lo psicologo, non vuoi dire svolgere l'attività di psicoterapeuta". Come può essere spesa al meglio, dunque, una laurea in Psicologia? "I settori sono tanti - ha sottolineato la prof.ssa Freda- in particolare, il laureato può prestare la sua attività nelle Asi. nelle imprese. nelle scuole. netrambito dei servizi sociali". Molti erano interessati a sapere se esiste un indirizzo in Psicologia infantile. "C'è il settore disciplinare relativo alla psicologia dello sviluppo e dell'educazione - ha risposto la prof.ssa Freda - che approfondisce appunto il tema dello sviluppo nell'infanzia. E' diverso, però, dalla psicoterapia infantile, che rientra ovviamente nell'ambito psicoterapeutico e richiede appunto la specializzazione dopo la laurea di secondo livello". Che cosa si studia a Psicologia, hanno chiesto molti dei presenti. La Preside Labella ha messo in guardia da un approccio superficiale: "c'è uno zoccolo duro di discipline scientifiche che a volte mette in difficoltà, specie all'inizio. Mi riferisco, per esempio, a materie come Statistica. Ovviamente le varie branche della Psicologia sono presenti e rappresentano la dorsale del Corso, soprattutto dopo il primo anno", Psicologia è a numero chiuso, sia alla Seconda Università, sia alla Federico Il. A chi è restato fuori dopo il test di selezione la prof.ssa Labella sconsiglia di immatricolarsi ad un corso di laurea affine per poi chiedere la convalida degli esami l'anno prossimo, sempre che si passi la prova d'ingresso:


[INDENT]"rischiate solo di perdere un anno, sia perché le materie che vi saranno riconosciute non sono molte, sia perché nulla garantisce che tra 12 mesi supererete il test di ammissione)".
[/INDENT]Tra le domande per il prof.Varvaro, relative a Scienze del Servizio sociale, una sull'obbligo di frequenza,


[INDENT]"Non c'è ma ciò non vuoI dire che non sia vivamente consigliato assistere alle lezioni"', ha risposto il docente. "Abbiamo una bella sede alla Doganella, dove troverete aule capienti e spazi per studiare. Tra poco anche una mensa in zona".
[/INDENT]Come si diventa assistenti sociali nei Tribunali? il quesito di una studentessa. Varvaro:


[INDENT]"periodicamente sono emessi bandi di concorso. Anche per formare chi aspiri a questa professione, il corso di laurea ha in curriculum fondato sul diritto penitenziario e sul diritto penale".
[/INDENT]Fabrizio Geremicca

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La circostanza che il diploma di assistente sociale conseguito in data anteriore alla revisione ordinamentale non richiedesse il "diploma di maturità", e che tale titolo di studio di scuola secondaria non sia necessario ai fini della convalida di cui all'art. 5 DPR 14/1987, è stato peraltro confermato dallo scrutinio che di tale ultima norma (art. 5, comma 2, d.P.R. n. 14/1987) ha fatto il Consiglio di Stato il quale ha stabilito che essa è illegittima nella parte in cui richiede agli interessati, ai fini della convalida del titolo, oltre al documento di conseguimento del titolo di assistente sociale, alla specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti ed al titolo della tesi di diploma, lo specifico diploma di maturità, non essendo siffatta prescrizione contenuta nell'art. 19 d.P.R. n. 162 del 1982 che ha previsto disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento (Sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1776), con ciò sancendo in via definitiva che la titolarità del diploma di assistente sociale, ancorché convalidato, ben può essere titolo di abilitazione all'esercizio della professione anche per chi non abbia mai conseguito il diverso "titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado" [T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 13-07-2010, n. 16697].

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Nel Bollettino Lombardo degli assistenti sociali per il mese di marzo 2007, e giugno 2008, c'è un interessante articolo sulla libera professione. In agosto 2009 ci sono varie testimonianze di studi associati (cfr. Cassese, La riforma degli ordini professionali, Giorn dir amm, 2001, 633; cfr. Della Cananea, Università e professioni tra pseudoriforme e riforme, Giorn dir amm, 2001, 102; cfr. Della Cananea e Tenella, Per una riforma delle professioni, 2002.

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Nei paesi anglosassoni i gruppi professionali sono organizzati in “councils1 che hanno poteri di rappresentanza e di cura degli albi, cd “registers2, l'iscrizione ai quali, però, non è obbligatoria. In altre parole l'ordine anglosassone, rispetto a quello italiano, non gode di prerogative disciplinari che sono demandate alle autorità civili. In Germania esiste un Ordine per ogni Lander, ognuno con un presidente e un codice deontologico, recentemente istituiti, per il quale accesso, tuttavia, non è richiesto il superamento di un esame di stato3.

Note:


1Piscione, P., Ordini e collegi professionali, Milano, Giuffrè, 1959, p. 190

2Piscione, P., Ordini e collegi professionali, Milano, Giuffrè, 1959, p. 190

3Bachestein W., Riflessioni di uno studente del corso di laurea in servizio sociale di Berlino, La professione sociale, 2, 2006, p. 61, pp. 61-63

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