Perchè lo nascondono...

homer1
http://video.google.com/videoplay?docid ... 9714361315

è un servizio della bbc sull'inchiesta dei preti pedofili.
In Italia dopo qualche esplosione mediatica non si è più sentito nulla.
Poi ci si preoccupa del Family day!

Ciao

Risposte
Cheguevilla
Sta di fatto che bisogna stabilire se la scomunica è una minaccia.

Dal dizionario De Mauro - Paravia: minaccia.
Discorso o frase che ha lo scopo di annunciare a qualcuno un danno, un male, un castigo, spec. allo scopo di intimorire o costringere a fare o non fare qualcosa.
Indizio che preannuncia l’approssimarsi di un’eventualità sfavorevole e indesiderata.

Secondo me non è per nulla controverso.

Il fatto che la chiesa imponga è un tuo parere soggettivo.
Assolutamente no.
Impedire, attraverso le suddette minacce, che passi una legge che consenta anche agli omosessuali di sposarsi è, di fatto, l'imposizione di una condotta estranea.
Potremmo andare avanti a lungo...

Wedge, non li convincerai.
Credono davvero nel complotto ai danni della Chiesa e non nella condotta della Chiesa ai danni della società.
La Chiesa porta la parola di Dio, quindi ha necessariamente ragione.
Con i credenti c'è poco da dimostrare, loro sanno già quello che bisogna credere.
Poi ti chiedi perchè in Italia siamo indietro?

wedge
RASSEGNA STAMPA!

Video su Chiesa e pedofilia
E scoppia un caso Santoro
Il giornalista vuole mandare sulla Rai l’inchiesta della Bbc
La Cei: spazzatura. Da viale Mazzini non c’è ancora il sì
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Poli ... ilia.shtml

Il consigliere udc Staderini: volgare attacco al Papa. Va impedito a ogni costo
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Poli ... papa.shtml

homer1
"lore":
Mi sembra strano che Ratzinger pubblichi la prova che lo incastra insieme al Vaticano.


http://it.wikipedia.org/wiki/Crimen_sollicitationis

Il documento è abbastanza vecchio, ma L'allora cardinal Ratzinger nel 2001 si prese il dovere morale di rendere conosciuta la pratica ai vescovi del mondo.

Come dice spassky, a non molti interessa spulciarsi i documenti del vaticano, tanto che molti vescovi sono stati richiamati alla memoria dell'esistenza di questo documento proprio dall'attuale papa.
Stranamente proprio nel periodo in cui iniziarono a venire a galla le prime inchieste sui preti pedofili.

Saluti

spassky
Ratzinger pubblica un po' tutto...
Il problema è : a chi interessa ( specie in italia) spulciarsi 'sti documenti ?
Non a molti, credo...

P.S. Se non erro non essite la versione italiana sul sito del vaticano di questa lettera...

Malcolm1
"lore":
Mi sembra strano che Ratzinger pubblichi la prova che lo incastra insieme al Vaticano.


E tu cosa ci fai qui? Non ti eri ostracizzato?

freddofede
Mi sembra strano che Ratzinger pubblichi la prova che lo incastra insieme al Vaticano.

homer1
"spassky":
Citare pappagallescamente il codice canonico non risolve la querelle...
E' stato ratzinger a continuare nel solco della secretazione...
Ecco la De Gravioribus Delictis, del 2001, in cui l'attuale papa invita a far tacere il tutto.
Inoltre è da notare che grazie all'immunità di cui gode da quando è divenuto papa ( è un capo di stato) i processi americani per pedofilia, in cui lui era indagato per favoreggiamento ( in quanto era il responsabile del trasferimentoi preti pedofili) sono belli e finiti...
Mi si perdonerà l'OT, ma visto che non ti fidi della BBC ( "non sono certezze") ti riporto quello che per i cattolici dovrebbe esser certezza : la dottrina e l'autorità papale.

Leggiti questo,va...


"
Epistula
a Congregatione pro Doctrina Fidei missa
ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos
aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes:

DE DELICTIS GRAVIORIBUS

eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis







Ad exsequendam ecclesiasticam legem, quae in articulo 52 Constitutionis Apostolicae de Romana Curia enuntiat: «Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, [Congregatio pro Doctrina Fidei] cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit», [1] necesse erat in primis definire procedendi modum de delictis contra fidem: quod peractum fuit per normas, quarum inscriptio est Agendi ratio in doctrinarum examine, a Summo Pontifice Ioanne Paulo Pp. II ratas atque confirmatas, simul articulis 28-29 in forma specifica approbatis. [2]

Eodem fere tempore Congregatio pro Doctrina Fidei per Commissionem ad hoc ipsum institutam operam dabat diligenti canonum de delictis studio, sive Codicis Iuris Canonici, sive Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, ad determinanda «graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione», ad perficiendas quoque normas processuales speciales «ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas», quia Instructio Crimen sollicitationis hucusque vigens, a Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii edita die 16 mensis martii anno 1962, [3] recognoscenda erat novis Codicibus canonicis promulgatis.

Attente perpensis votis et factis opportunis consultationibus, Commissionis opus tandem ad finem pervenit; Congregationis pro Doctrina Fidei Patres accuratius idem examinarunt, Summo Pontifici subiciendo conclusiones circa determinationem graviorum delictorum et modum procedendi ad sanctiones declarandas aut irrogandas, firma manente eiusdem Congregationis Apostolici Tribunalis exclusiva in hoc competentia. Quae omnia ab ipso Summo Pontifice adprobata, confirmata et promulgata sunt per Litteras Apostolicas Motu Proprio datas, quarum initium sumit a verbis Sacramentorum sanctitatis tutela.

Graviora delicta tum in sacramentorum celebratione tum contra mores, Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, sunt:




- Delicta contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti, videlicet:

1° abductio vel retentio in sacrilegum finem, aut abiectio consecratarum specierum; [4]

2° attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis vel eiusdem simulatio; [5]

3° vetita eucharistici Sacrificii concelebratio una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem; [6]

4° consecratio in sacrilegum finem alterius materiae sine altera in eucharistica celebratione, aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem; [7]




- Delicta contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, videlicet:

1° absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum; [8]

2° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur; [9]

3° violatio directa sigilli sacramentalis; [10]




- Delictum contra mores, videlicet: delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum.

Haec tantum, quae supra indicantur delicta cum sua definitione, Congregationis pro Doctrina Fidei Tribunali Apostolico reservantur.

Quoties Ordinarius vel Hierarcha notitiam saltem verisimilem habeat de delicto reservato, investigatione praevia peracta, eam significet Congregationi pro Doctrina Fidei quae, nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet, Ordinarium vel Hierarcham per proprium Tribunal ad ulteriora procedere iubet opportunas normas tradendo; ius appellandi contra sententiam primi gradus, sive ex parte rei vel eius Patroni sive ex parte Promotoris Iustitiae, valide unice manet tantummodo ad Supremum Tribunal eiusdem Congregationis.

Notandum est actionem criminalem de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis praescriptione extingui decennio. [11] Praescriptio decurrit ad normam iuris universalis et communis; [12] in delicto autem cum minore a clerico patrato praescriptio decurrere incipit a die quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit.

In Tribunalibus apud Ordinarios vel Hierarchas constitutis, hisce pro causis munera Iudicis, Promotoris Iustitiae, Notarii atque Patroni tantummodo sacerdotes valide explere possunt. Instantia in Tribunali quovis modo finita, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio quam primum transmittantur.

Tribunalia omnia Ecclesiae Latinae et Ecclesiarum Orientalium Catholicarum tenentur canones de delictis et poenis necnon de processu poenali utriusque Codicis respective observare una cum normis specialibus a Congregatione pro Doctrina Fidei pro singulo casu tradendis et omnino ad exsecutionem mandandis.

Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt.

Per hanc Epistulam, de mandato Summi Pontificis omnibus Ecclesiae Catholicae Episcopis, Superioribus Generalibus institutorum religiosorum clericalium iuris pontificii et societatum vitae apostolicae clericalium iuris pontificii aliisque Ordinariis et Hierarchis interesse habentibus missam, in votis est ut non solum graviora delicta omnino vitentur, sed praesertim ad clericorum et fidelium sanctitatem etiam per necessarias sanctiones procurandam sollicita pastoralis cura ab Ordinariis et Hierarchis habeatur.

Romae, e sede Congregationis pro Doctrina Fidei, die 18 maii 2001.




+ Josephus Card. Ratzinger, Praefectus

+ Tharsicius Bertone, S.D.B., archiep. em. Vercellensis, a Secretis"


Ottimo documento. La prova che certifica l'insabbiamento da parte del vaticano sulla questione della pedofilia.

freddofede
http://www.db.avvenire.it/avvenire/ediz ... 55996.html

Anche se non vi fidate di Avvenire perché "è il quotidiano dei vescovi", l'editorialista sconfessa totalmente il filmato, testimonianze comprese.

Per un equo processo va ascoltato anche l'avvocato difensore. Eccolo.

Ciao a tutti

Lore

amel3
"Cheguevilla":

Un conto è dire alle persone di seguire una certa condotta, un'altra cosa è imporre questa condotta.


Il fatto che la chiesa imponga è un tuo parere soggettivo.

amel3
"Cheguevilla":



Visto che il codice penale ti interessa a tal punto, vale la pena di citare l'articolo 610.



In effetti il discorso è controverso sono d'accordo con te. Sta di fatto che bisogna stabilire se la scomunica è una minaccia. Scomunicare significa "provocare il timore di un ingiusto danno"? E' un ingiusto danno essere esclusi dalla comunità perchè non si rispetta quanto è scritto nella bibbia? Per un cristiano, come il corano per un musulmano, secondo me no.

freddofede
Il fatto è che se ci sono stati errori, sia di sacerdoti che di accusatori, io sono il primo a essere contento nel caso vengano risolti e fatta chiarezza.

Il mio unico consiglio era di usare prudenza. Ad esempio nel fatto della segretezza: è prevista solo per quanto riguarda il processo canonico. E questo per non distruggere un sacerdote di cui (anche civilmente) si presume l'innocenza. Nel filmato invece si fanno una serie di congetture, a partire dal fatto che il criminalis sia stato segreto e che l'abbia scritto Ratzinger, che invece risultano false.

Io vi suggerisco: siate prudenti perché la vicenda è delicata. Poi ve l'ho detto, se non volete seguire il consiglio pazienza, ma non è l'atteggiamento da tenersi.

Per il resto, non voglio buttarla in caciara, già mi è dispiaciuto delle ultime discussioni sul tema religione avute qui, e degli errori che anche io ho fatto. Tenete comunque conto che quel video non è esente da errori.

amel3
"Cheguevilla":

Essere in disaccordo con la Chiesa significa essere malati di mente?


Parlavo dell'esempio Cheguevilla! Bah
Hai detto tu che uno è libero di tagliarsi le dita (non è sano di mente per me) e non è un problema degli altri, no?

Cheguevilla
Si, l'art. 593 impone di prestare la dovuta assistenza.
Nessuno è obbligato a ricevere assistenza, pertanto se l'atto è autolesivo...
Ma non è qui il punto.
Un conto è dire alle persone di seguire una certa condotta, un'altra cosa è imporre questa condotta. Ancora non è chiara la differenza? Comincio a preoccuparmi.

Visto che il codice penale ti interessa a tal punto, vale la pena di citare l'articolo 610.

Quindi una persona non sana di mente non va curata
D'accordo.
Essere in disaccordo con la Chiesa significa essere malati di mente?
Se mai sarà così, avvertitemi che prendo in mano il fucile.

amel3
"Cheguevilla":

Se a te piace tagliarti le dita di una mano, non vedo che problema potrei avere io...

Benissimo, se la mettiamo su questo piano, ti faccio i miei complimenti. :-D Quindi una persona non sana di mente non va curata, perchè in fondo se si vuole amputare un arto o qualche cosa d'altro non è un problema degli altri.
Ma poi scusa se io vedo qualcuno che si sta facendo del male apposta e non faccio nulla e me ne frego non è omissione di soccorso? Rileggiti l'articolo 593 del codice penale, Cheguevilla!

E poi non è vero che una legge non promuove: vogliamo rimanere nell'esempio? Si potrebbe votare una legge per dotare di centri nei quali poterlo fare con assistenza medica.

Cheguevilla
Avete ragione, nessun prete è mai stato colpevole di pedofilia e la Chiesa non ha mai coperto nulla.
Non so come ho fatto a non pensarci prima...

Quindi se un giorno il 90% della popolazione considerasse una splendida pratica tagliarsi le dita di una mano e chiedesse di scrivere una legge che promuova questa pratica, la Chiesa non potrebbe scomunicare i politici che votassero a favore? Se è così, ok...
Le leggi non promuovono; consentono o proibiscono.
Se a te piace tagliarti le dita di una mano, non vedo che problema potrei avere io...

Ovviamente, no ma a te basta un documentario per conoscere una realtà? Ti fidi dei potenti che hanno permesso di mettere in onda il video della BBC? Io no.
É bello potersi fidare "a tratti".

in realtà la notizia non è che interessi più di tanto secondo me, come non interessa nesun fatto di cronaca che non colpisce direttamente.
Certo, non colpisce direttamente finchè non sarà tuo figlio ad essere stuprato. Funziona.

come non ci interessa la situazione della Corea del Nord, così non ci interessa approfondire l'argomento in questione, ma solo rimanere in superficie, l'importante tanto è dare risalto a certe notizie, no?
Veramente, avremmo voluto approfondirlo, ma qualcuno fa di tutto perchè ciò non accada. Sarà un caso?

E credere aprioristicamente a tutto ciò che dice il filmato non lo è.
Tu critichi il credere a priori? Ho perso un pezzo.
Ad ogni modo, non si crede a priori basandosi sul nulla, ma sulle referenze degli autori, ad esempio.

il vecchio Codice di Diritto canonico prevedeva l’obbligo per il fedele di denunciare il sacerdote sollecitante.
Il codice civile dice che non si deve rubare...

[quote]E poi la questione di Ratzinger che protegge i pedofili, è nota ( dove i media non sono in imbarazzo a parlare criticamente delle gerarchie ecclesiastiche) dal 2001... non è che alla BBC hanno costruito sta cosa l'altro giorno....


Non è una certezza.[/quote]Hai ragione, li ho coperti io.

Il prete in questione, per quanto innocente, potrebbe esserne segnato per sempre.
Oh poverino! E tutte le altre persone che subiscono un processo?

D’altra parte, se l’offeso è un credente, perché non dovrebbe fidarsi del tribunale ecclesiastico?
Inoltre un processo civile non ha la competenza di stabilire quali debbano essere le pene canoniche cui va soggetto un chierico in questione.
Perchè in ogni stato non vige il diritto canonico, ma le leggi dello Stato. Il favoreggiamento, almeno in Italia, è un crimine.

Non può essere il giudice di un tribunale civile a sospendere a divinis, a degradare dallo stato clericale, ecc...
In ogni caso, andrà sempre fatto un processo anche davanti al tribunale ecclesiastico."
Sinceramente, chissenefrega. Questi sono affari loro.
Per lo Stato italiano, il diritto canonico ha lo stesso valore del regolamento condominiale di casa mia o del club della canasta.

mi sono indignato per quelli che sono andati a fare la fiaccolata "innocentista" a Rignano
E perchè ti sei indignato? Hai già deciso che sono colpevoli?

Poi se vuoi credere a tutto quel filmato, per carità, sei libero di farlo. Ma non è un atteggiamento saggio.
Invece credere a tutto ciò che viene proposto dalla gerarchia ecclesiastica, a partire dalle bibbie e i vangeli, è saggio. Complimenti!

spassky
"amel":
Concordo con lore.
Per chi come me conosce poco il latino e farebbe fatica a tradurre :( :
http://www.bispensiero.it/dmdocuments/d ... oribus.htm
Spero che la traduzione sia buona, ma se è buona, ti rispondo. Dov'è la traccia di un impedimento di denuncia nei confronti di dei preti pedofili? Dice che le cause devono rimanere segrete, non il reato, qualora sia accertato.
Tutt'al più leggendo un documento del genere, si può dire che queste direttive possono essere facilmente male interpretate da chi è in mala fede perchè non esplicita la necessità di ricorrere alla giustizia. Non mi pare che queste direttive siano poi così chiare riguardo in pratica alla questione legata all'occultamento di prove. Vogliamo chiedere chiarezza al vaticano riguardo a questo? Vogliamo chiedere che il vaticano precisi tali questioni? Io su quello sono d'accordo con te. Io su questo e solo su questo scenderei in piazza.
A patto però che non si costruisca al solito una finta protesta su questi fatti che è in realtà anticlericalismo travestito, cosa che accade in decine di forum in questi giorni. A me quello che aveva spinto ad intervenire è stata la frase: poi ci si preoccupa del family day? Che c'azzecca?


"Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio". Come si accertano i reati se sposti i preti da una parte all'altra?
E poi : la pena di scomunica per chi rompe questo segreto, non è un modo per insabbiare?
E poi : la chiarezza è quella che han chiesto decine di tribunali americani in merito agli abusi nelle diocesi. E il Vaticano risponde picce, allunga i tempi e sposta i preti... un tipico atteggiamento di chi vuol chiarire la propria posizione.

Il family day c'azzecca, perchè non ci si può nascondere e tentare di sottrarre alla giustizia i colpevoli di certi reati contro i bambini e contemporaneamente glissare sull'immagine serafica e sacrale della famiglia "naturale", uomo+donna+bambini....

amel3
Concordo con lore.
Per chi come me conosce poco il latino e farebbe fatica a tradurre :( :
http://www.bispensiero.it/dmdocuments/d ... oribus.htm
Spero che la traduzione sia buona, ma se è buona, ti rispondo. Dov'è la traccia di un impedimento di denuncia nei confronti di dei preti pedofili? Dice che le cause devono rimanere segrete, non il reato, qualora sia accertato.
Tutt'al più leggendo un documento del genere, si può dire che queste direttive possono essere facilmente male interpretate da chi è in mala fede perchè non esplicita la necessità di ricorrere alla giustizia. Non mi pare che queste direttive siano poi così chiare riguardo in pratica alla questione legata all'occultamento di prove. Vogliamo chiedere chiarezza al vaticano riguardo a questo? Vogliamo chiedere che il vaticano precisi tali questioni? Io su quello sono d'accordo con te. Io su questo e solo su questo scenderei in piazza.
A patto però che non si costruisca al solito una finta protesta su questi fatti che è in realtà anticlericalismo travestito, cosa che accade in decine di forum in questi giorni. A me quello che aveva spinto ad intervenire è stata la frase: poi ci si preoccupa del family day? Che c'azzecca?

freddofede
Non conosco il latino.

Intanto riporto questo: "Nella lettera ad exequendam (18.3.2001) la Congregazione per la dottrina della fede ricorda che tra le competenze della Congregazione vi è anche l’esame del delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.
La lettera è firmata dal perfetto della Congregazione che a quei tempi era, com’è noto, il Card. Ratzinger.
Non conosco il documento in cui il Card. Ratzinger chiede segretezza nello svolgimento del processo. Ma le cose mi sembrano abbastanza plausibili: va evitato in ogni modo il clamore mediatico che inevitabilmente si accende per casi del genere. Il prete in questione, per quanto innocente, potrebbe esserne segnato per sempre. E, come la cronaca anche recente insegna, è facile distruggere un prete e gettare discredito su tutto il suo ministero, attraverso false accuse.
Rimane per sempre un prete “chiacchierato” e inaffidabile.
D’altra parte, se l’offeso è un credente, perché non dovrebbe fidarsi del tribunale ecclesiastico?
Inoltre un processo civile non ha la competenza di stabilire quali debbano essere le pene canoniche cui va soggetto un chierico in questione. Non può essere il giudice di un tribunale civile a sospendere a divinis, a degradare dallo stato clericale, ecc...
In ogni caso, andrà sempre fatto un processo anche davanti al tribunale ecclesiastico."

Rignano Flaminio insegna su questo.

Il fatto non è che riporti i pronunciamenti ecclesiastici "a pappagallo", li copioincollo solamente per vedere quale è la reale posizione del Diritto Canonico.

Quello che voglio fare non è comunque stabilire se e quali sono stati gli errori dei Vescovi e se e quali quelli degli accusatori. Né entrare nel merito della vicenda dei processi americani per pedofilia a carico di Ratzinger che citi (ma anche qui ci vuole attenzione prima di giudicare).

Il mio era solo un invito alla prudenza. Quello che circola su internet è un filmato di 40 minuti, e la gente lo prende come oro colato, mentre invece diverse cose affermate sono false (vedi sopra). Addirittura sulla base di queste si vuole fare un corteo a Roma! E se mi sono indignato per quelli che sono andati a fare la fiaccolata "innocentista" a Rignano, figurati adesso se questa non mi sembra una cosa troppo avventata.

Poi se vuoi credere a tutto quel filmato, per carità, sei libero di farlo. Ma non è un atteggiamento saggio.

spassky
Citare pappagallescamente il codice canonico non risolve la querelle...
E' stato ratzinger a continuare nel solco della secretazione...
Ecco la De Gravioribus Delictis, del 2001, in cui l'attuale papa invita a far tacere il tutto.
Inoltre è da notare che grazie all'immunità di cui gode da quando è divenuto papa ( è un capo di stato) i processi americani per pedofilia, in cui lui era indagato per favoreggiamento ( in quanto era il responsabile del trasferimentoi preti pedofili) sono belli e finiti...
Mi si perdonerà l'OT, ma visto che non ti fidi della BBC ( "non sono certezze") ti riporto quello che per i cattolici dovrebbe esser certezza : la dottrina e l'autorità papale.

Leggiti questo,va...


"
Epistula
a Congregatione pro Doctrina Fidei missa
ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos
aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes:

DE DELICTIS GRAVIORIBUS

eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis







Ad exsequendam ecclesiasticam legem, quae in articulo 52 Constitutionis Apostolicae de Romana Curia enuntiat: «Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, [Congregatio pro Doctrina Fidei] cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit», [1] necesse erat in primis definire procedendi modum de delictis contra fidem: quod peractum fuit per normas, quarum inscriptio est Agendi ratio in doctrinarum examine, a Summo Pontifice Ioanne Paulo Pp. II ratas atque confirmatas, simul articulis 28-29 in forma specifica approbatis. [2]

Eodem fere tempore Congregatio pro Doctrina Fidei per Commissionem ad hoc ipsum institutam operam dabat diligenti canonum de delictis studio, sive Codicis Iuris Canonici, sive Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, ad determinanda «graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione», ad perficiendas quoque normas processuales speciales «ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas», quia Instructio Crimen sollicitationis hucusque vigens, a Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii edita die 16 mensis martii anno 1962, [3] recognoscenda erat novis Codicibus canonicis promulgatis.

Attente perpensis votis et factis opportunis consultationibus, Commissionis opus tandem ad finem pervenit; Congregationis pro Doctrina Fidei Patres accuratius idem examinarunt, Summo Pontifici subiciendo conclusiones circa determinationem graviorum delictorum et modum procedendi ad sanctiones declarandas aut irrogandas, firma manente eiusdem Congregationis Apostolici Tribunalis exclusiva in hoc competentia. Quae omnia ab ipso Summo Pontifice adprobata, confirmata et promulgata sunt per Litteras Apostolicas Motu Proprio datas, quarum initium sumit a verbis Sacramentorum sanctitatis tutela.

Graviora delicta tum in sacramentorum celebratione tum contra mores, Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, sunt:




- Delicta contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti, videlicet:

1° abductio vel retentio in sacrilegum finem, aut abiectio consecratarum specierum; [4]

2° attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis vel eiusdem simulatio; [5]

3° vetita eucharistici Sacrificii concelebratio una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem; [6]

4° consecratio in sacrilegum finem alterius materiae sine altera in eucharistica celebratione, aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem; [7]




- Delicta contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, videlicet:

1° absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum; [8]

2° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur; [9]

3° violatio directa sigilli sacramentalis; [10]




- Delictum contra mores, videlicet: delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum.

Haec tantum, quae supra indicantur delicta cum sua definitione, Congregationis pro Doctrina Fidei Tribunali Apostolico reservantur.

Quoties Ordinarius vel Hierarcha notitiam saltem verisimilem habeat de delicto reservato, investigatione praevia peracta, eam significet Congregationi pro Doctrina Fidei quae, nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet, Ordinarium vel Hierarcham per proprium Tribunal ad ulteriora procedere iubet opportunas normas tradendo; ius appellandi contra sententiam primi gradus, sive ex parte rei vel eius Patroni sive ex parte Promotoris Iustitiae, valide unice manet tantummodo ad Supremum Tribunal eiusdem Congregationis.

Notandum est actionem criminalem de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis praescriptione extingui decennio. [11] Praescriptio decurrit ad normam iuris universalis et communis; [12] in delicto autem cum minore a clerico patrato praescriptio decurrere incipit a die quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit.

In Tribunalibus apud Ordinarios vel Hierarchas constitutis, hisce pro causis munera Iudicis, Promotoris Iustitiae, Notarii atque Patroni tantummodo sacerdotes valide explere possunt. Instantia in Tribunali quovis modo finita, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio quam primum transmittantur.

Tribunalia omnia Ecclesiae Latinae et Ecclesiarum Orientalium Catholicarum tenentur canones de delictis et poenis necnon de processu poenali utriusque Codicis respective observare una cum normis specialibus a Congregatione pro Doctrina Fidei pro singulo casu tradendis et omnino ad exsecutionem mandandis.

Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt.

Per hanc Epistulam, de mandato Summi Pontificis omnibus Ecclesiae Catholicae Episcopis, Superioribus Generalibus institutorum religiosorum clericalium iuris pontificii et societatum vitae apostolicae clericalium iuris pontificii aliisque Ordinariis et Hierarchis interesse habentibus missam, in votis est ut non solum graviora delicta omnino vitentur, sed praesertim ad clericorum et fidelium sanctitatem etiam per necessarias sanctiones procurandam sollicita pastoralis cura ab Ordinariis et Hierarchis habeatur.

Romae, e sede Congregationis pro Doctrina Fidei, die 18 maii 2001.




+ Josephus Card. Ratzinger, Praefectus

+ Tharsicius Bertone, S.D.B., archiep. em. Vercellensis, a Secretis"

freddofede
Spassky, scusa, ma mi sorvoli su due fatti

E' un giochetto retorico : sant'uffizio e congregazione per la dottrina della fede sono la stessa cosa.


Ok. Ma nel 1962 non c'era Ratzinger, ma il Cardinal Ottaviani. E non è mai stata segreta la cosa, come sempre il filmato afferma.

Perchè è "delicatissima" quando si parla di preti pedofili, e meno quando si parla di pedofili comuni ( es. hai già espresso la tua opinone su Rignano)?


La vicenda è più ampia per estensione e più delicata, perché non si limita a un paese e una scuola. Con ciò non voglio negare che ci voglia la dovuta prudenza in entrambi i casi. E credere aprioristicamente a tutto ciò che dice il filmato non lo è.

Il crimine dell' adescamento, credo che esista da prima del 1600... il fatto che ci si sia pronunciati in passato non c'entra nulla con il documento del '62...
Ah, dimenticavo : Benedetto XVI quel documento del cardinal Ottaviani l'ha ratificato e corretto ( sempre in direzione della secretazione... ricordiamo la scomunica a chi ne parla...)


"il vecchio Codice di Diritto canonico prevedeva l’obbligo per il fedele di denunciare il sacerdote sollecitante.
La denuncia andava fatta entro un mese al S. Ufficio oppure al proprio Ordinario. Se entro il mese dalla conoscenza di tale obbligo il fedele non provvedeva alla denuncia, incorreva nella scomunica e non poteva essere assolto finché non provvedeva a soddisfare il suo obbligo.
Con questa disciplina severa la Chiesa intendeva impedire ai sacerdoti di sbagliare su questa delicata dottrina e nello stesso tempo che si ripetessero abusi nei confronti dei fedeli.
Il sacerdote accusato aveva il diritto di difendersi e le pene canoniche ricadevano su di lui solo al momento della sentenza emanata dal tribunale ecclesiastico. Queste erano varie a seconda della gravità. Potevano essere la sospensione perpetua o temporanea dalla celebrazione della Messa, dall’ascoltare le confessioni, la privazione degli uffici e dei benefici e anche la degradazione allo stato laicale.
Evidentemente vi poteva essere anche la falsa denuncia contro un sacerdote accusato come sollecitante. Il fedele che agiva in questo modo incorreva anche lui in una scomunica riservata alla Santa Sede e non poteva essere assolto neanche sul letto di morte se non ritrattava la falsa accusa.

2. Nell’attuale Codice di diritto canonico (1983) non si parla più dell’obbligo di denunciare il sacerdote sollecitante.
Tuttavia il Codice prevede ancora delle pene a proposito di questo crimine.
Il can. 1387 recita: “Il sacerdote che, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.
Il can. 982 prevede le pene da comminare anche a chi falsamente denuncia un sacerdote: “ Colui che confessa d’aver falsamente denunciato un confessore innocente presso l’autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, non sia assolto se non avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne siano”.
Il can. 1390 ricorda che “chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui al can 1387, incorre nell’interdetto latae sententiae, e se, sia chierico, anche nella sospensione”.
Da come emerge, il crimen sollicitationis è più ampio del caso di pedofilia, ma vi include anche quello."

E poi la questione di Ratzinger che protegge i pedofili, è nota ( dove i media non sono in imbarazzo a parlare criticamente delle gerarchie ecclesiastiche) dal 2001... non è che alla BBC hanno costruito sta cosa l'altro giorno....


Non è una certezza.

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