Referendum costituzionale 20-21 settembre 2020

Brancaleone1
Quesito referendario previsto il 20 e 21 settembre 2020

Fonte del quesito referendario (Gazzetta Ufficiale)
Fonte del testo legge costituzionale (Gazzetta Ufficiale)

Tra poco più di un mese saremo chiamati ad esprimere il nostro parere sulla riforma costituzionale che prevede l'abbassamento del numero dei parlamentari (i deputati da 630 a 400, i senatori da 315 a 200), e un tetto massimo di 5 senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica.

Per chi è interessato, ho riportato più sotto il testo della Costituzione vigente per confrontarlo con quello proposto dalla riforma - qui di seguito la legenda colori che ho impiegato per evidenziare le differenze tra i testi per una migliore consultazione.

Cosa pensate di questa riforma?

LEGENDA:
testo modificato rispetto alla Costituzione vigente
testo presente nella Costituzione vigente ma eliminato nella riforma
testo non presente nella Costituzione vigente ed introdotto nella riforma

"Art.56 Costituzione vigente":
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

"Art.56 proposto nella riforma":
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

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"Art.57 Costituzione vigente":
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

"Art.57 proposto nella riforma":
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

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"Art.59 Costituzione vigente":
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

"Art.59 proposto nella riforma":
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Risposte
j18eos
L'unico punto chiaro, è che non ci possono essere più di 5 senatori a vita in carica;

fino ad adesso si andava ad interpretazione del testo costituzionale, tipo (vado a memoria) "Il Presidente delle Repubblica Italiana può nominare personalmente fino a 5 senatori a vita, indipendentemente dal numero degli stessi in carica, nominati dai suoi predecessori".

Sul resto, leggerò con piacere.

12provaCiao
Ridurre il numero dei parlamentari non può che diminuire la rappresentatività del Parlamento, con un risparmio per lo Stato davvero insignificante. Per me è no.

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