Richiesto supporto morale
Ehia ragazzi...sono in altoo mareee domani ho la verifica di legislazione su tutto il programma:
- contratto di lavoro;
- legislazione sociale;
- contratto collettivo;
- normativa infortuni;
- legislazione igienico sanitaria;
- obbligazioni e contratto...
Aiuto please, fatemi supporto morale......grazie ve ne sarò riconoscente con i 300 appunti che riuscirò a scrivere dagli inizi di luglio alla fine di agosto.....a proposito quando riparte la classifica?????
- contratto di lavoro;
- legislazione sociale;
- contratto collettivo;
- normativa infortuni;
- legislazione igienico sanitaria;
- obbligazioni e contratto...
Aiuto please, fatemi supporto morale......grazie ve ne sarò riconoscente con i 300 appunti che riuscirò a scrivere dagli inizi di luglio alla fine di agosto.....a proposito quando riparte la classifica?????
Risposte
:lol:lol
Chiudo, che sennò qua non si sa dove andiamo a finire...
Chiudo, che sennò qua non si sa dove andiamo a finire...
SuperGaara :
:O_o:O_o:O_o
Quoto...
:O_o:O_o:O_o
PuLcInA^^ :
:lol:lol:lol cmq so contenta... ammazza 8! ke sekkio :lol scherzo anke io ho + o - quella media e nn sono una sekkia al massimo una sekkiello :D vabbè questa battuta è un pò tanto brutta quindi mi defilo ciao!!!!
piu che un secchiello sei una paletta!!!:lol...
:O_o:O_o:O_o
:lol:lol:lol cmq so contenta... ammazza 8! ke sekkio :lol scherzo anke io ho + o - quella media e nn sono una sekkia al massimo una sekkiello :D vabbè questa battuta è un pò tanto brutta quindi mi defilo ciao!!!!
Se non gliela punti tu la mitragliatrice, chi può farlo...??? :lol:lol
ah la verifica di diritto è andata benone....almeno x me ho preso 8..è risultata la verifica + disastrosa in assoluto della mia classe sl 2 voti molto alti....e poi ttt vicino al 6.....ahahahaha....si vede ke nn hanno avuto modo di studiare bn i loro appunti......a ho provato a dire ai miei compa di iscriversi a ste sito ma nn vogliono...so + duri del cemento ma ke ce poxo fa...nn gle poxo mica punta a mitragliatrice in testa e obbligarli!!!!
Allora gli in bocca al lupo sono serviti?:beer POSSIAMO FESTEGGIARE?:beer
Ehia aio....raga booh non so come può essere andata la verifica di legislazione, spero benone!!!! Erano 4 fogli con 25 domande di cui 6 risposte aperta breve....le altre domande a scelta multipla!!! grazie a tutti per il vostro supporto morale!!!!
mitraglietta parlante :
rappi....grazie 6 unico in tutti i senziiii......
spero di prendere almeno 6...
sapete ho già 3 voti: 6/7, 8, 7.......
non vorrei abbassare la media con un voto negativo anche xkè legislazione è materia esterna!!!
ho già una insufficienza in matematica...non ce capisco nà togna!!!!!
Grazie mitra!!! :lol :hi :beer
rappi....grazie 6 unico in tutti i senziiii......
spero di prendere almeno 6...
sapete ho già 3 voti: 6/7, 8, 7.......
non vorrei abbassare la media con un voto negativo anche xkè legislazione è materia esterna!!!
ho già una insufficienza in matematica...non ce capisco nà togna!!!!!
spero di prendere almeno 6...
sapete ho già 3 voti: 6/7, 8, 7.......
non vorrei abbassare la media con un voto negativo anche xkè legislazione è materia esterna!!!
ho già una insufficienza in matematica...non ce capisco nà togna!!!!!
auguriiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! quando finisci torna a festeggiare così festeggiamo tutti insieme...!!!:lol:lol:lol:lol
:beer:beer:beer:beer:beer
:beer:beer:beer:beer:beer
In boccal al lupo :)
ecco a te mitra...spero che ti sia di grande aiuto :hi:
La disciplina normativa antinfortunistica di riferimento
La responsabilità non ricade esclusivamente sul datore di lavoro
La giurisprudenza in materia antinfortunistica non delimita in modo assoluto e tassativo gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro. Secondo la Cassazione civ.sez. lav, (come ad esempio nella sentenza del 6 Settembre 1991, n. 9422, Riv. infort. e mal. prof., 1992, II, 13,) il concetto fondamentale che deve essere ben radicato in qualsiasi realtà lavorativa è che il datore di lavoro ed i suoi preposti sono tenuti ad osservare sia le norme specifiche emanate per la prevenzione degli infortuni, sia quelle generiche dettate dalla comune prudenza; pertanto tali soggetti, sono così obbligati ad impedire atti o manovre rischiose che eventualmente il dipendente potrebbe compiere nello svolgimento delle proprie mansioni. Quindi la responsabilità per la violazione dell'obbligo di proteggere l'incolumità dei lavoratori, mediante il controllo sull'osservanza da parte dei lavoratori stessi delle istruzioni loro impartite per la tutela e la salvaguardia della sicurezza e della salute nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, viene esclusa solamente se il dipendente pone in essere una condotta imprevedibile o abnorme, in relazione agli usuali processi di lavorazione.
Ed ancora secondo l'interpretazione data dalla IV sezione della Corte di Cassazione, (Cass. Pen IV sez., 27 Febbraio 1987, Riv. pen. 1987, 736) l'imprenditore, in quanto tenuto ad approntare le misure antinfortunistiche, non assolve il proprio compito solamente attraverso l'allestimento dei mezzi di protezione e con l'emanazione dei relativi ordini esecutivi, ma ha l'ulteriore dovere di assicurarsi sull'uso corretto e costante da parte dei lavoratori dei dispositivi ad essi forniti. Il preposto, sempre in tema di misure antinfortunistiche e considerando quanto sostenuto dalla Cass. pen. sez. IV, (21 Giugno 1988, Cass. pen. 1989, 1091 (s.m.), Riv. pen. 1989, 377; Giust. pen. 1989, II, 362 (s.m.), condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato, in quanto egli ha soltanto poteri di sorveglianza ed obblighi di vigilanza affinché le istruzioni impartite ai lavoratori vengano da quest'ultimi regolarmente eseguite. Infatti il preposto non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici essendo questo un dovere esclusivo del datore di lavoro. Pertanto, l'omissione di tale vigilanza costituisce colpa qualora dovesse scaturire un sinistro in seguito al mancato uso di tali cautele. Le sentenze sopra citate dimostrano che la responsabilità in materia antinfortunistica non ricade solamente ed esclusivamente in capo al datore di lavoro, ma si estende, in particolari condizioni, anche ai suoi collaboratori.
La disciplina normativa antinfortunistica di riferimento
La responsabilità non ricade esclusivamente sul datore di lavoro
La giurisprudenza in materia antinfortunistica non delimita in modo assoluto e tassativo gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro. Secondo la Cassazione civ.sez. lav, (come ad esempio nella sentenza del 6 Settembre 1991, n. 9422, Riv. infort. e mal. prof., 1992, II, 13,) il concetto fondamentale che deve essere ben radicato in qualsiasi realtà lavorativa è che il datore di lavoro ed i suoi preposti sono tenuti ad osservare sia le norme specifiche emanate per la prevenzione degli infortuni, sia quelle generiche dettate dalla comune prudenza; pertanto tali soggetti, sono così obbligati ad impedire atti o manovre rischiose che eventualmente il dipendente potrebbe compiere nello svolgimento delle proprie mansioni. Quindi la responsabilità per la violazione dell'obbligo di proteggere l'incolumità dei lavoratori, mediante il controllo sull'osservanza da parte dei lavoratori stessi delle istruzioni loro impartite per la tutela e la salvaguardia della sicurezza e della salute nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, viene esclusa solamente se il dipendente pone in essere una condotta imprevedibile o abnorme, in relazione agli usuali processi di lavorazione.
Ed ancora secondo l'interpretazione data dalla IV sezione della Corte di Cassazione, (Cass. Pen IV sez., 27 Febbraio 1987, Riv. pen. 1987, 736) l'imprenditore, in quanto tenuto ad approntare le misure antinfortunistiche, non assolve il proprio compito solamente attraverso l'allestimento dei mezzi di protezione e con l'emanazione dei relativi ordini esecutivi, ma ha l'ulteriore dovere di assicurarsi sull'uso corretto e costante da parte dei lavoratori dei dispositivi ad essi forniti. Il preposto, sempre in tema di misure antinfortunistiche e considerando quanto sostenuto dalla Cass. pen. sez. IV, (21 Giugno 1988, Cass. pen. 1989, 1091 (s.m.), Riv. pen. 1989, 377; Giust. pen. 1989, II, 362 (s.m.), condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato, in quanto egli ha soltanto poteri di sorveglianza ed obblighi di vigilanza affinché le istruzioni impartite ai lavoratori vengano da quest'ultimi regolarmente eseguite. Infatti il preposto non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici essendo questo un dovere esclusivo del datore di lavoro. Pertanto, l'omissione di tale vigilanza costituisce colpa qualora dovesse scaturire un sinistro in seguito al mancato uso di tali cautele. Le sentenze sopra citate dimostrano che la responsabilità in materia antinfortunistica non ricade solamente ed esclusivamente in capo al datore di lavoro, ma si estende, in particolari condizioni, anche ai suoi collaboratori.
leggi o responabilità?
eh..speriamo bene!!!! grazie cmq!!!! non è ke qualcuno ha del materiale sulla normativa antinfortunistica!!!! grazie sareste la mia salvezza!!!!!!!
in bocca al lupo!!! dai che ce la farai!!! :hi
anke secodno me:d
Dai che ce la farai ;)!!!!
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