Sentenza cassazione 149/2007

Cheguevilla
Testo della sentenza 149/2007 della Corte di Cassazione.

Anche tradotta in italiano.

Che ne pensate?

Risposte
amel3
Immaginavo che questa notizia non ti sfuggiva... :-D
Penso che, come spesso accade, la Cassazione ha anticipato per pragmaticità il potere legislativo...
Però dai mettiamoci nei panni di una casa produttrice (e dei suoi dirigenti), purtroppo da un certo punto di vista non si può pretendere che lascino scambiare roba protetta legalmente, altrimenti che ci guadagnano?
Ciò che sarebbe necessario secondo me è uno stravolgimento completo della situazione legata all'intero apparato di norme sulle opere di intelletto. D'altronde però ci si scontrerebbe con l'Unione Europea (nata per tanti motivi e credo che uno dei motivi sia questo: proteggere le corporation)...
Dunque per me rimane tutta un'utopia che le leggi in futuro verranno modificate in questa linea...

_luca.barletta
ma questa sentenza della cassazione non si riferisce ad un fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa antipirateria?

Cheguevilla
Sinceramente, non capisco cosa c'entrino le case produttrici con il diritto d'autore...

amel3
vabbè mi sono espresso male, volevo intendere case discografiche & co. (detengono o non detengono i copyright di molte opere ad es. musicali o no? ci guadagnano grazie a quei diritti o no?) :D

_admin
Il fatto è avvenuto nel lontano 1999, per le leggi di allora il fatto non poteva costituire illecito perché la legge preveda un utile nell'azione illecita.
La cassazione l'altro ieri ha spiegato che il risparmio di spesa non è un utile.
Ossia se io scarico un film e come unico utile ho quello di non andare a comprarlo ho ottenuto un risparmio di spesa ma non un 'incremento' in termini economici, perciò non posso essere punito secondo le leggi allora vigenti.
Le leggi poi venenro modificate, ma nel 2004 ne è stata fatta un'altra che in qualche modo tornva alla normativa precedente. Ossia copiare o scarica film, musica, sotware è perseguibile penalmente se ne traggo profitto, e ciò deve sempre essere provato, o se supero le 50 copie personali.
Nel 2005 (credo) l'altra legge sul diritto d'autore punisce con una sanzione amministrativa di 2000 euro circa chi duplica opere di ingegno sottoposte a diritto d'autore.
Questo è quanto ho capito io. Credo di avvicini alla realtà ingarbugliatissima delle cose.
Se poi sia giusto o no è un'altra questione infinita nella quale preferisco non addentrarmi.

_luca.barletta
"Admin":

Nel 2005 (credo) l'altra legge sul diritto d'autore punisce con una sanzione amministrativa di 2000 euro circa chi duplica opere di ingegno sottoposte a diritto d'autore.
Questo è quanto ho capito io. Credo di avvicini alla realtà ingarbugliatissima delle cose.
Se poi sia giusto o no è un'altra questione infinita nella quale preferisco non addentrarmi.


quello a cui mi riferivo; adesso sta passando il messaggio, sbagliato, che scaricare contenuti protetti dai diritti d'autore non è più illecito grazie a questo precedente della cassazione; ma in realtà...

Cheguevilla
Attenzione, si applica sempre la condizione più favorevole per l'imputato...

codino75
"Cheguevilla":
Attenzione, si applica sempre la condizione più favorevole per l'imputato...


ma il 'favor rei' non riguarda il caso in cui il reato sia stato commesso quando appunto era reato ma al momento del giudizio invece non lo e' piu' ?

Giova411
http://www.giustizia.it/cassazione/legg ... tml#ART171

Guardate, se vi va, sia il 171 che il 171bis... nell'art 171 lettera (a) secondo me ci sono elementi in comune con la situazione di chi scarica per uso personale senza scopi di lucro. :cry: :cry: :cry:

Cheguevilla
Il problema è trovare il modo per tutelare il diritto d'autore, non il diritto di distribuzione.
Le case discografiche non sono ingiustamente danneggiate dalla pirateria.
Secondo la teoria economica neoclassica (su cui non sono comunque d'accordo), il peer to peer non danneggia ingiustamente le case discografiche ma solo gli autori.
Infatti, bisogna scindere il prodotto "canzone" o "disco" inteso come raccolta di canzoni dal prodotto "cd" con custodia, booklet, servizio di distribuzione, marketing e commercializzazione.
Scaricare le canzoni da internet significa semplicemente scegliere un diverso canale distributivo.
In questi termini, le case discografiche non devono assolutamente essere tutelate, pena l'inefficienza del mercato.
Il problema della non escludibilità del bene si pone però quando si presenta la necessità di tutelare l'autore.

Il discorso è tutt'altro che semplice...

fireball1
Ma allora è lecito o no?

Alien1
Da quello che ho letto io si commette un reato ogni volta che si scarica un film, un software o un brano musicale senza avere l'autorizzazione di chi detiene i diritti d'autore. Se tu acquisti un dvd per esempio sei autorizzato a farti la copia ma questa non la puoi cedere a nessuno nemmeno a titolo gratuito.
In riguardo al materiale che si scarica da internet, sempre senza pagare diritti d'autore, le sanzioni variano rispetto all'uso che si fa del materiale:
la legge cui si deve fare riferimento è la 633/41 modificata dal decreto legge 72/2004 (decreto Urbani); quest'ultima puoi leggerla nel sito www.siae.it
Se vendi ciò che scarichi sei perseguibile penalmente(da 6 mesi a 3 anni);se non hai tratto guadagno da ciò che hai scaricato illegalmente il reato è amministrativo e paghi una multa compresa tra 102 € e 1032 €...ovviamente ti confiscano anche quello che hai scaricato in modo illegale :-D .
La sentenza che è stata data si basava su leggi precedenti al decreto Urbani... :roll:

Giova411
"Cheguevilla":
Il problema è trovare il modo per tutelare il diritto d'autore, non il diritto di distribuzione.
Le case discografiche non sono ingiustamente danneggiate dalla pirateria.
Secondo la teoria economica neoclassica (su cui non sono comunque d'accordo), il peer to peer non danneggia ingiustamente le case discografiche ma solo gli autori.
Infatti, bisogna scindere il prodotto "canzone" o "disco" inteso come raccolta di canzoni dal prodotto "cd" con custodia, booklet, servizio di distribuzione, marketing e commercializzazione.
Scaricare le canzoni da internet significa semplicemente scegliere un diverso canale distributivo.
In questi termini, le case discografiche non devono assolutamente essere tutelate, pena l'inefficienza del mercato.
Il problema della non escludibilità del bene si pone però quando si presenta la necessità di tutelare l'autore.

Il discorso è tutt'altro che semplice...


Concordo!

Mettiamo che scaricare col mulo è reato (e lo è alla fine dei conti perché si condivide materiale... Quello che scarichi allo stesso tempo lo condividi)

Mi chiedo: come fanno a beccarti? Cioé che prove possono avere per denunciarti?
Il peer to peer del mulo non lascia tracce e poi mettiamo che ne lascia come fanno (ma loro chi?! la finanza? la polizia postale?) a dimostrare che hai scaricato in parte o interamente il file? Poi, se scaricato interamente, può essere stato pure cancellato prima dell'uso, oppure messo su supporto cd/dvd per uso personale ecc ecc
Che stanno a fa?! Vengono a casa a perquisire?
Qui si parla di byte che possono essere andati persi e cancellati.
Non è una cosa materiale (tipo il possesso di droga..)

Non ho le idee chiare.

fireball1
Io non ho ancora capito se effettivamente ora non è più reato scaricare senza guadagnarci sopra... A quanto mi sembra non lo è più.

_luca.barletta
"Reynolds":
Io non ho ancora capito se effettivamente ora non è più reato scaricare senza guadagnarci sopra... A quanto mi sembra non lo è più.


la legge attuale prevede in questo caso una sanzione amministrativa

Giova411
Ok ma come fanno a quantificare. Cioé se vado a 130 km/h ed il limite è 60 mi ritirano la patente. Hanno la fotina che sei tu e non puoi farci nulla. Ok.

Usando il mulo come quantificano? Mica c'é un contatore che filtra i dati in entrata nella linea telofonica di ognuno di noi.
(Poi questi dati in entrata possono essere di quasiasi natura mica per forza film o mp3... protetti da copyright)

Alien1
Hanno detto proprio ora al Tg3Neapolis che è illecito scaricare con il mulo...così non era per i due ragazzi...per noi vale il decreto Urbani, pertanto se scarichiamo lo facciamo a rischio e pericolo nostro.
Ad indagare sono quelli delle forze dell'ordine penso...ultimamente dalle mie parti stanno piovendo denunce ai carabinieri per video sexy mandati in condivisione da parte di ragazzi che hanno lasciato/o sono stati lasciati le/dalle loro consorti...(che forma di vendetta penosa!! :smt078 ).
Per le forze dell'ordine non è facile: risalire a chi ha messo il materiale in condivisione è quasi impossibile...gli utenti che continuano a scaricare sono tantissimi nonostante le sanzioni amministrative (che sono stabilite in base al materiale scaricato:per cui se uno ha programmi costosi che ha scaricato in maniera illecita e viene beccato, paga una multa commisurata al valore di tali software...questo ho capito)

...148
Aggiungo dei punti che mi sembra siano stati tralasciati o dati per scontati nei vostri post:
1- Le sentenze della cassazione non hanno carattere vincolante e non sono fonte del diritto, ma di indirizzo interpretativo delle norme. Quindi un giudice può decidere, nella formulazione della sentenza, se seguire l'orientamento della corte o meno, in casi comunque simili.
Da qui credo che nasca il fraintendimento sulla presunta legalità dell'operazione dei due ragazzi. Infrangere il diritto d'autore è comunque illegale è da decidere se la sanzione ha carattere penale o solo amministrativo, la sentenza ha deciso in base al contenuto delle norme, che nel loro caso la sanzione è amministrativa.
2- Dei reati informatici si occupa la polizia postale, il problema non è la volontà o la difficoltà di individuare i reati, ma le dimensioni del fenomeno.
3- Per una volta non concordo con Cheguevilla sul fatto che le case discografiche non siano dannneggiate, ma solo gli autori.
Anche questo dipende da caso a caso. Il tuo discorso vale se un autore non stipula alcun contratto con case discografiche, ma sotto contratto anche le case discografiche avranno un particolare diritto sul prodotto, sopratutto se questo viene distribuito illegalmente da un altro soggetto che non ha sopportato alcun costo di produzione.

Giova411
Grazie Davide11, ma sapresti rispondere pure alle altre domande che ho fatto?
Sono curioso di saperle quelle cose, e, non penso di essere l'unico a volerle capire...

Cheguevilla
Il tuo discorso vale se un autore non stipula alcun contratto con case discografiche, ma sotto contratto anche le case discografiche avranno un particolare diritto sul prodotto, sopratutto se questo viene distribuito illegalmente da un altro soggetto che non ha sopportato alcun costo di produzione.
Hai ragione, in questo caso le case discografiche sarebbero danneggiate, secondo l'attuale concezione che abbiamo del diritto di autore.
Però, possiamo vedere come l'autore sia colui che crea il prodotto "intellettuale", mentre la casa discografica investe sul prodotto intellettuale fornendo i servizi di distribuzione, imballaggio, confezionamento...
Su questi ultimi, chi scarica non commette nulla di illegale o dannoso dal punto di vista economico: sceglie un prodotto alternativo (distribuzione non garantita, niente etichetta, niente booklet, niente poster...).
Sulla produzione fisica, effettivamente, il danno c'è, ma questa non può essere pensata come un costo da remunerare perpetuamente, soprattutto per chi è investitore.

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