Debiti formativi & bocciatura

Steven11
Carissimi professori
toglietemi un dubbio che mi porto dietro da tempo.
Esiste un numero massimo di debiti che si possono contrarre in un anno, pena la bocciatura?
Di solito il massimo numero di debiti che ho visto dare è stato 3, ma di contro so anche che la bocciatura di un alunno di decide per votazione...
ma se allora in un liceo classico un alunno va male con l'insegnante di lettere, prende quindi 4-5 debiti (storia latino greco italiano geografia ecc.)
può essere comunque promosso se in consiglio tutti gli altri insegnanti votano per la promozione? So che è una stuazione limite, ma in linea di principio come funziona?
Grazie mille, ciao.

Risposte
laura.todisco
"+Steven+":
Carissimi professori
toglietemi un dubbio che mi porto dietro da tempo.
Esiste un numero massimo di debiti che si possono contrarre in un anno, pena la bocciatura?
Di solito il massimo numero di debiti che ho visto dare è stato 3, ma di contro so anche che la bocciatura di un alunno di decide per votazione...
ma se allora in un liceo classico un alunno va male con l'insegnante di lettere, prende quindi 4-5 debiti (storia latino greco italiano geografia ecc.)
può essere comunque promosso se in consiglio tutti gli altri insegnanti votano per la promozione? So che è una stuazione limite, ma in linea di principio come funziona?
Grazie mille, ciao.


Gli scrutini sono regolamentati dall'O.M.128/99 che ti incollo di seguito; in ogni caso, però, ogni scuola, nel proprio P.O.F., riporta i propri criteri da seguire in occasione degli scrutini, quindi fanno fede quelli.


Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128

Prot. n. 6582

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1998/99



IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;

Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;

Visto il R.D. 11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;

Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il D. P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;

Visto il D.M.9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;

Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 8.8.1995, n.352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Vista la legge 10.12.1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.P.R. 23.7.1998, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato Regolamento;

Visto il D.P.R. 24.6.1998, n.249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Vista l'O.M. 11.2.1999, n.38, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 1998/99;

ORDINA

TITOLO I
SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 1
Scrutini ed esami nella scuola dell'obbligo

1. Sono confermate le disposizioni di cui al testo coordinato dell'ordinanza ministeriale n.65 del 20 febbraio 1998 concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli istituti d'arte.

TITOLO II
ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art.2
Scrutini finali

1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dall'ordinanza ministeriale riguardante il calendario scolastico.

2. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

3. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo.

4. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a - della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della o delle discipline sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

b - della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe.

Nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va precisato, altresì, che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma.

5. Le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.

6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

7. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati.

8. Ai sensi della legge 8 agosto 1995,n.352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Steven11
Molto bene...
Grazie per il chiarimento Laura, ciao.

Ciao.09
Accidenti +Steven+ se messo proprio male per rischiare 4-5 debiti

laura.todisco
"Cia9999":
Accidenti +Steven+ se messo proprio male per rischiare 4-5 debiti


Non è detto che +Steven+ stia parlando di sè, almeno secondo logica.

Ciao.09
Secondo la domanda è un po' strana

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