Dir Ecclesiastico

lino17
Ragazzi mi servono degli appunti specifici sulla laicità,in particolare mi servirebbe una definizione e i vari aspetti.

Risposte
La_Padrina_89
Ciao Lino,
il principio di laicità non lo troviamo espresso nella nostra costituzione poiché é stato ricavato dalla giurisprudenza della corte costituzionale. Nell'83 il pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa a quella parte degli accordi di Villa Madama (stipulati in epoca fascista) in cui era previsto come obbligatorio l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. A tal proposito, la corte costituzionale si è pronunciata dichiarando INFONDATA la questione...tuttavia quello che interessa di più non é la sentenza in sé ma il ragionamento che è stato fatto dai giudici, che hanno ricavato dagli articoli 2,3,7,8,19,20 della costituzione il principio di laicità, elevandolo a principio SUPREMO dell'ordinamento statale (e, come tale, superiore alla altre norme e leggi di rango costituzionale). Tuttavia non si tratta di una laicità "rigida" poiché lo Stato stesso riconosce il pluralismo religioso e si fa promotore dei vari interessi religiosi.
QUINDI: laicità=principio IMPLICITO e dedotto dalla corte costituzionale alla luce degli articoli della costituzione. Ma cosa ci dicono questi articoli?
Art.7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Per cui Chiesa e Stato sono due ordini distinti, indipendenti e sovrani, che operano su un piano di parità... e i cui rapporti sono regolati dal diritto internazionale. Quali sono i confini di competenza di questi 2 ordini?
- Chiesa: opera nel campo spirituale ma è dotata di un organizzazione temporale
- Stato: campo temporale.
Esistono xò delle questioni di duplice competenza (materie miste) e in questo caso la via privilegiata per disciplinarle é quella della cooperazione tra Chiesa e Stato attraverso accordi bilaterali, in questo senso si sono orientati gli accordi di Villa Madama dell'84, il cui art.13.2 stabiliche che l'accordo é APERTO: fissa quindi una certa disciplina ma è aperto ad ulteriori accordi futuri nel caso in cui sorgano altre questioni di competenza. (Poi in realtà lo Stato tende a dare delle soluzioni unilaterali e non bilaterali, ma questa é un'altra questione...)
Sempre l'art.7 richiama i Patti Lateranensi del '29 che regolano i rapporti Stato-Chiesa e il cui procedimento di modifica, se voluto da entrambe le parti, non richiede la revisione costituzionale. Questo richiamo ha posto il problema dell'interpretazione dei patti e a riguardo si sono sviluppate 3 tesi:
1)la prima tesi dà valore costituzionale ai Patti: sarebbero quindi disposizioni costituzionali speciali che prevalgono sulle leggi ordinarie generali.
2)la seconda tesi dice che questo art.7 é solo una norma sulla produzione giuridica. Non disciplina i rapporti Stato-Chiesa ma definisce solo l'iter procedurale per l'emanazione delle norme, per cui i Patti non vanno ad alterare la gerarchia delle norme.
3)tesi della corte costituzionale: questo art.7 ha "prodotto" del diritto che é subordinato solo ai principi supremi, per cui vi può essere un controllo di legittimità solo in riferimetno ai principi supremi (che sono la laicità, l'uguaglianza,, tutela dell'ordine pubblico, tutela del diritto di difesa). In seguito é sorto un problema xké i Patti (specialmente il Concordato) sn stati modificati dagli accordi di villa madama dell'84...questi accordi hanno valore costituzionale? la corte costituzionale ha esteso a essi la stessa "forza" data ai Patti: quindi essi hanno lo stesso valore giuridico dei Patti
Art.8:il principio generale é che tutte le confessioni sono EGUALMENTE LIBERE davanti alla legge, ciò implica la neutralità dello Stato nei confronti delle confessioni religiose, una posizione di equidistanza da esse. Stato=neutrale ed equidistante MA è promotore attivo di tutte le identità religiose seocndo il principio di libertà e pluralismo religioso. NB: egualmente libere non significa uguali e libere. a tutte le confessioni è riconosciuta l'eguale libertà di affermare la propria identità religiosa, e l'uguaglianza di cui si parla é sostanziale: trattare in modo uguale situazioni uguali e trattare in modo diverso situazioni diverse. Innanzitutto qui si pone il problema di stabilire quali siano le confessioni religiose...lo Stato, come detto prima, non é competente nel campo spirituale per cui non può stabilire quale sia una confessione religiosa e quale no. Vi sono dei criteri... criterio soggettivo:devono essere le confessioni ad autovalutarsi come tali/ criterio dell'autonomia istituzionale: deve essere una struttura autonoma e non subordinata a un'altra confessione (se così fosse, sarebbe un ente) ( criterio oggettivo: quanto detto fino ad ora, deve corrispondere alla verità, deve trovare un riscontro nella realtà e lo Stato verifica che sia così. Come fa questa verifica? Controllando lo Statuto della confessione religiosa, che é la legge fondamentale dell'organizzazione in cui si dettano i principi, si definisce l'organizzazione e si indicano le finalità. L'autonomia di queste organizzazioni riguarda i loro principi (che cmq nn devono essere contrari ai principi supremi dell'ordinamento) e la loro organizzazione interna.
Il terzo comme prevede la possibilità di stupulare delle intese con le confessioni, che sn atti di dir.pubblico. La confessione, se vuole, chiede allo Stato di stipulare un'intesa...lo Stato valuta i requisiti della confessione...se la richiesta é accolta, questa viene firmata da un segreterio del presidente del consiglio che seguirà le trattative, mentre la stesura dell'intesa spetta ai componenti del governo e a un organismo che rappresenta la confessione.poi è necessaria l'approvazione del consiglio dei ministri, in seguito le firma del presidente del consiglio e del rappresentante della confessione religiosa. L'accordo é così concluso e la conseguenza é che il Governo deve "riconoscere" qst accordo con un disegno di legge di approvazione dell'intesa x stabilire bene la disciplina.
Poi ci sono gli art.19 e 20...ma quelli puoi leggerli così...
Sempre sulla laicità, é importante la questione del crocifisso nei luoghi pubblici e come é stata affrontata. Se ti interessa te la posso inviare. Spero di esserti stata utile, baci

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