Aiutatamiii per favore è urgente

Ncila
Riforme di Giuseppe II e Leopoldo II in ambito politico,economico e fiscale.

Risposte
Charliemme
Fonti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_II_d'Asburgo-Lorena
http://www.treccani.it/enciclopedia/dispotismo_(Dizionario-di-Storia)/

eleo
Charliemme e Nicodome potreste citare le fonti? :)

Nicodome99
GIUSEPPE II

- Le riforme giudiziarie
Nel campo delle fonti normative attua tre interventi di grande rilievo e sempre improntati su quelli che sono i compiti del Despota illuminato. Nel 1781 dà alla luce il Civil Gerichtsordnung (CGO), un Codice di procedura civile davvero innovativo e avanzato per i tempi, che, infatti, rimarrà in vigore fino alle soglie del ‘900. È un Codice autonomo ed autointegrante e prevede, in un’ottica giurisdizionalista, un forte controllo dello Stato sul giudice e sull’azione. Al giudice vengono, infatti, tolti numerosi poteri arbitrali di cui dispone e viene subordinato alla legge; rispetto alle parti, inoltre, gli vengono assegnate notevoli funzioni incidenti sull’andamento del giudizio: è un vero e proprio motore del procedimento, in netto contrasto con la tradizione di Diritto comune.
Tenta poi di portare avanti il progetto di Codex della madre con il Josephinisches Gesetzbuch, ma lo abbandona presto per dedicarsi al suo importantissimo Josephinisches Strafgesetz (1787). Questa Legge penale, che sarebbe dovuta essere applicata anche in Lombardia con il nome di “Codice”, non entrerà mai in vigore, perché l’Imperatore muore prima della sua promulgazione. È comunque un passaggio fondamentale nel percorso dell’Austria verso la codificazione, perché può essere considerato il primo Codice penale moderno. Per questo testo, Giuseppe II fa propria la tradizione di Beccaria, ma a volte ne elimina il contenuto umanitario, prediligendo la concezione utilitaristica. La sola funzione della pena è quella di prevenire la commissione di crimini, quindi ciò che interessa è la sua efficacia: non importa quanto le pene siano dure o inumane, importa solo che siano utili al loro fine.
Accanto a elementi così autoritari, la Legge, tuttavia, fa propri anche alcuni avanzati principi di garanzia, come il principio di legalità, proporzionalità e personalità della pena, il divieto di analogia e l’eliminazione della discrezionalità del giudice. C’è inoltre un’innovativa revisione della figura di reato, che viene scisso in due grandi categorie: i reati criminali e i reati politici. I primi sono quei comportamenti che violano norme di Diritto naturale, ossia interessi che sempre e in ogni ordinamento saranno tutelati; mentre i secondi sono comportamenti che ogni singolo ordinamento può decidere se reprimere o meno e vengono puniti perché sono proibiti, non perché sono ingiusti. Molti reati criminali, puniti con pene più dure, vengono declassati a reati politici, quindi puniti con pene meno severe; fra questi, in particolare, i reati religiosi.
È estremamente innovativo nella misura in cui non prevede la pena di morte, seppur lo faccia solo in un’ottica utilitarista e non umanitaria: le pene più durature e più crude rimangono maggiormente impresse nei consociati, quindi sono più utili della pena di morte, che, tutto sommato, è rapida e si dimentica in fretta. Accanto ad alcuni punti di arretratezza, come l’imprescrittibilità di reato e pena, c’è, però, un’altra grande innovazione in questo testo: l’unificazione del soggetto di diritto; si perviene così finalmente ad assoggettare tutti i sudditi a una stessa legge.
Il terzo grande sforzo giuridico di Giuseppe II si ha con il Kriminal Gerichtsordnung (KGO) del 1788. Questo regolamento giudiziario in campo penale è un Codice (il primo Codice di procedura penale moderno) al contempo garantista e statualista, perché, accanto a norme che vogliono limitare l’arbitrio del giudice, pone alcuni istituti a favore dell’imputato. Si inseriscono nel processo penale una serie di cautele, come l’abolizione della tortura (strumento arbitrario per eccellenza), per evitare che il giudice sfugga al controllo statale; inevitabilmente provvedimenti di questo tipo ricadono positivamente sull’imputato. È prevista inoltre la possibilità che il giudice raggiunga sia la prova della colpevolezza, alla quale seguirà una condanna dell’imputato, sia quella della sua innocenza, alla quale seguirà naturalmente l’assoluzione. Innovativo in tal punto è l’inserimento dell’assoluzione per insufficienza di prove, quando il giudice non possa pervenire né a una condanna, né a un’assoluzione; si elimina così la figura poco garantista del semi-reo. Viene anche disciplinato dettagliatamente l’istituto delle prove, con particolare specificità sulla prova piena, che si ha solo in caso di confessione, di due testimonianze concordanti o di almeno due circostanze. Questa terza situazione, tuttavia, comportando una pena minore, fa un po’ rientrare dalla finestra quel semi-reo che si era voluto far uscire dalla porta.
La difesa tecnica viene eliminata, perché è il giudice stesso che deve cercare, oltre alle prove incriminanti, anche le prove dell’innocenza dell’imputato: si deve comportare da accusatore e da difensore al contempo, con un inevitabile abbandono del reo nelle mani di un’unica persona. Tuttavia, come contemperamento di questa situazione, è richiesto al giudice di comportarsi correttamente; ma l’ago della bilancia è nuovamente sbilanciato a favore del magistrato nella misura in cui questo comportamento “sportivo” è richiesto anche all’imputato, che, se tace o si finge malato, sarà castigato.
Torna anche qui la compresenza di norme dal contenuto fortemente innovatore, garantista e statualista con norme che, invece, ancora “condannano” l’imputato ad essere un mezzo di prova.
- Le riforme interne ed economiche
Sotto il governo di Giuseppe II si fecero ampia strada gli ideali del mercantilismo e della fisiocrazia, il che portò essenzialmente a dei rinnovamenti in campo tecnologico, portando l'Austria ad un avanzamento nel campo industriale, seppur minimo visto che lo stato asburgico aderì solo in minima parte alla rivoluzione industriale inglese settecentesca.
- Le riforme in politica estera
La politica estera dell'Imperatore Giuseppe II fu essenzialmente una politica di espansione, ma non certo favorita dalla fortuna. La partecipazione dell'Austria alla prima spartizione della Polonia, apportò all'Impero il governo della Galizia che però dovette tornare presto alla Prussia in quanto essa si era proposta di partecipare al fianco della Prussia nella guerra contro i turchi, manifestando nel medesimo tempo il desiderio di ottenere un territorio che permettesse allo stato prussiano di collegarsi con i possedimenti baltici della Prussia dell'Est che si trovavano isolati dalla vicina Pomerania. Malgrado la vicinanza dell'Austria al governo russo di Caterina II, l'Impero ebbe sempre un ruolo secondario nelle spartizioni della Polonia che seguirono.
Nella Guerra di successione bavarese, i trattati iniziali prevedevano che la Baviera sarebbe dovuta passare direttamente nelle mani dei domini ereditari asburgici e che i Wittelsbach avrebbero dovuto ottenere in cambio il governo dei Paesi Bassi austriaci, ma questo progetto fallì lasciando invariata la situazione territoriale europea.
Nel 1787 Giuseppe II fece nuovamente pressione su Caterina II di Russia per ingaggiare una nuova guerra contro i turchi, dalla quale però l'Austria trasse solo un minimo vantaggio.

LEOPOLDO II

la riforma più importante introdotta da Pietro Leopoldo fu l'abolizione degli ultimi retaggi giuridici medievali: in un colpo solo abolì il reato di lesa maestà, la confisca dei beni, la tortura e, cosa più importante, la pena di morte grazie al varo del nuovo codice penale del 1786 (che prenderà il nome di Riforma criminale toscana o Leopoldina). La Toscana sarà quindi il primo stato nel mondo ad adottare i principi di Cesare Beccaria, il più importante illuminista italiano che nella sua opera Dei delitti e delle pene invocava appunto l'abolizione della pena capitale.


...spero di esserti stato di aiuto! ;-)

Charliemme
Giuseppe II, nel periodo di governo con la madre Maria Teresa, adottò grandi cambiamenti: abolizione della censura ecclesiastica, dei piccoli conventi, della manomorta, della servitù della gleba, ristrutturazione dei seminari e delle parrocchie, apertura dei pubblici uffici a tutte le confessioni cristiane ed estensione dei diritti civili ai sudditi di religione ebraica. Giuseppe II istituì anche un nuovo sistema scolastico, obbligatorio nel ciclo primario, e sostenne lo sviluppo economico e commerciale.
Leopoldo II ereditò il trono imperiale alla morte del fratello Giuseppe II, e iniziò a preoccuparsi attivamente delle innovazioni introdotte dal governo precedente. La Toscana fu il primo Stato europeo ad abolire la pena di morte. Egli riconobbe gli stati di governo quali "colonne della monarchia", portò la pace tra ungheresi e boemi e calmò gli insorgenti dei Paesi Bassi austriaci (attuale Belgio) con diverse concessioni. Quest'ultima prova però ebbe esito negativo e Leopoldo II fu costretto a far marciare le proprie truppe nel paese per ristabilire l'ordine e l'autorità austriaca. Per placare altre incombenze create dal regno del fratello, egli dovette emanare un decreto il 9 maggio 1790 che forzava centinaia di servi boemi liberati dal fratello a tornare in servitù dei loro vecchi padroni.
Ad appena sei mesi dall'ascesa al trono, Leopoldo II concluse fruttuosi accordi con l'Inghilterra in funzione anti-russa.

Spero di esserti stata d'aiuto :hi

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