Articolo 612 bis per tesina violenza sulle donne
Art. 612-bis.
Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.
_______________
Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 6 aprile 2009 e Cassazione Penale, sez. V,sentenza 26 marzo 2010, n. 11945 in Altalex Massimario.
Aggiunto 37 secondi più tardi:
mi potete dare una spiegazione da poter inserire nella tesina?
Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.
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Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 6 aprile 2009 e Cassazione Penale, sez. V,sentenza 26 marzo 2010, n. 11945 in Altalex Massimario.
Aggiunto 37 secondi più tardi:
mi potete dare una spiegazione da poter inserire nella tesina?
Risposte
della Dott.ssa Barbara Bussiglieri del 07 giugno 2009
Lo Stalking, anche in Italia, è diventato un reato.
La scelta del Legislatore, dal punto di vista normativo, è stata quella di introdurre nel codice
penale una nuova figura di reato. Tale condotta delittuosa, è stata collocata nella sezione dei
delitti contro la libertà morale (sezione III, capo III, Titolo XII, libro secondo del c.p.).
La scelta, di riconoscere le condotte moleste, come reato, è un segno di civiltà giuridica e sociale.
L’escalation e/o l’emersione, delle violenze fisiche e psichiche reiterate nel tempo, ha evidenziato
un malessere sociale di alcuni individui avverso altri.
In una società dell’essere e dell’apparire, del sopraffare, del prevaricare sugli altri, come requisiti
per essere considerarti migliori e capaci; il rifiuto di una persona , nei confronti di un'altra, non è
tollerabile né accettabile, pertanto, con l’utilizzo della forza, della coartazione, si “deve” riportare
l’oggetto del desiderio a noi.
E’ importante capire, come questo nuovo fenomeno negativo, stia prendendo piede nella nostra
società, al fine d’intervenire incisivamente, a livello giuridico e non solo, per contrastarlo e
combatterlo.
La legge in esame, così definisce lo Stalking: “… Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o
molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita …”.
Interessante è notare, la scelta dei lemmi, “condotte reiterate”, cioè comportamenti che se presi
singolarmente, non costituiscono né reato, né tanto meno pericolo per taluno. La reiterazione,
difatti, rappresenta l’ossessione incontrollata di una persona nei confronti di un’altra.
Un ossessione, che ingenera nel destinatario, una reale e concreta paura per la sua incolumità.
Ulteriori considerazioni, riguardano la costrizione della vittima, di cambiare, e in alcuni casi
stravolgere, le proprie abitudini di vita per contrastare lo Stalking. Non si è più padroni della
propria esistenza.
“… La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da
persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.
L’inasprimento delle pene, in caso di molestie poste in essere da parte di alcuni soggetti, è dovuta
a due fattori: il primo, è l’alta percentuale di Stalking in caso di pregressa relazione affettiva; il
secondo, è la maggiore facilità di colpire una persona conosciuta.
“… La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna
in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.
L’inasprimento della pena si giustifica dal fatto che il reato è commesso ai danni di un individuo,
che si trovi in condizioni di maggiore vulnerabilità.
“ … Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è
di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il
fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.
Si è scelta la via della querela ad istanza di parte, salvo talune condizioni in cui si procede d’ufficio.
Tale scelta, sarà l’applicazione pratica, a dimostrare se sia stata quella opportuna, ovvero se sia
necessaria una modifica.
In merito agli interventi da porre in essere per prevenire e bloccare l’escalation della persecuzione
delle molestie, si è scelta la via di una prima ammonizione, una sorta di avvertimento ufficiale, con
il quale l’autorità pubblica richiama il persecutore e lo invitano a cessare la condotta molesta (art.
8). E’ importante sottolineare, che tale intervento “Ufficiale” è una novità significativa introdotta
nel nostro ordinamento. Un istituto che nasce in un ottica nuova rispetto al passato.
Le ulteriori modifiche (artt. 9, 10), introdotte nel c.p.c. e nel c.c., non introducono nulla di nuovo,
ma vanno solo a riconfigurare istituti già esistenti nel nostro ordinamento.
Gli ultimi due articoli (artt. 11, 12), della legge in esame, si occupano di regolamentare misure a
sostegno delle vittime di Stalking. Prima, con l’informare e mettere in contatto la vittima con i
centri antiviolenza. Secondo, istituendo un numero verde al quale rivolgersi. Anche tale scelta
assistenziale, sottolinea un nuovo approccio normativo: prevenzione e repressione delle condotte
illegali, ma soprattutto aiuto e supporto alla vittima.
Già l’introduzione della normativa in esame, dimostra una sensibilizzazione, al problema dello
Stalking. L’applicazione pratica, aiuterà il legislatore ad apportare le migliorie normative necessarie
per rendere la legge sempre più efficace e adatta allo scopo.
Fonte: www.uilca.it/genfile.php?id=2652
:hi
Lo Stalking, anche in Italia, è diventato un reato.
La scelta del Legislatore, dal punto di vista normativo, è stata quella di introdurre nel codice
penale una nuova figura di reato. Tale condotta delittuosa, è stata collocata nella sezione dei
delitti contro la libertà morale (sezione III, capo III, Titolo XII, libro secondo del c.p.).
La scelta, di riconoscere le condotte moleste, come reato, è un segno di civiltà giuridica e sociale.
L’escalation e/o l’emersione, delle violenze fisiche e psichiche reiterate nel tempo, ha evidenziato
un malessere sociale di alcuni individui avverso altri.
In una società dell’essere e dell’apparire, del sopraffare, del prevaricare sugli altri, come requisiti
per essere considerarti migliori e capaci; il rifiuto di una persona , nei confronti di un'altra, non è
tollerabile né accettabile, pertanto, con l’utilizzo della forza, della coartazione, si “deve” riportare
l’oggetto del desiderio a noi.
E’ importante capire, come questo nuovo fenomeno negativo, stia prendendo piede nella nostra
società, al fine d’intervenire incisivamente, a livello giuridico e non solo, per contrastarlo e
combatterlo.
La legge in esame, così definisce lo Stalking: “… Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o
molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita …”.
Interessante è notare, la scelta dei lemmi, “condotte reiterate”, cioè comportamenti che se presi
singolarmente, non costituiscono né reato, né tanto meno pericolo per taluno. La reiterazione,
difatti, rappresenta l’ossessione incontrollata di una persona nei confronti di un’altra.
Un ossessione, che ingenera nel destinatario, una reale e concreta paura per la sua incolumità.
Ulteriori considerazioni, riguardano la costrizione della vittima, di cambiare, e in alcuni casi
stravolgere, le proprie abitudini di vita per contrastare lo Stalking. Non si è più padroni della
propria esistenza.
“… La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da
persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.
L’inasprimento delle pene, in caso di molestie poste in essere da parte di alcuni soggetti, è dovuta
a due fattori: il primo, è l’alta percentuale di Stalking in caso di pregressa relazione affettiva; il
secondo, è la maggiore facilità di colpire una persona conosciuta.
“… La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna
in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.
L’inasprimento della pena si giustifica dal fatto che il reato è commesso ai danni di un individuo,
che si trovi in condizioni di maggiore vulnerabilità.
“ … Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è
di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il
fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.
Si è scelta la via della querela ad istanza di parte, salvo talune condizioni in cui si procede d’ufficio.
Tale scelta, sarà l’applicazione pratica, a dimostrare se sia stata quella opportuna, ovvero se sia
necessaria una modifica.
In merito agli interventi da porre in essere per prevenire e bloccare l’escalation della persecuzione
delle molestie, si è scelta la via di una prima ammonizione, una sorta di avvertimento ufficiale, con
il quale l’autorità pubblica richiama il persecutore e lo invitano a cessare la condotta molesta (art.
8). E’ importante sottolineare, che tale intervento “Ufficiale” è una novità significativa introdotta
nel nostro ordinamento. Un istituto che nasce in un ottica nuova rispetto al passato.
Le ulteriori modifiche (artt. 9, 10), introdotte nel c.p.c. e nel c.c., non introducono nulla di nuovo,
ma vanno solo a riconfigurare istituti già esistenti nel nostro ordinamento.
Gli ultimi due articoli (artt. 11, 12), della legge in esame, si occupano di regolamentare misure a
sostegno delle vittime di Stalking. Prima, con l’informare e mettere in contatto la vittima con i
centri antiviolenza. Secondo, istituendo un numero verde al quale rivolgersi. Anche tale scelta
assistenziale, sottolinea un nuovo approccio normativo: prevenzione e repressione delle condotte
illegali, ma soprattutto aiuto e supporto alla vittima.
Già l’introduzione della normativa in esame, dimostra una sensibilizzazione, al problema dello
Stalking. L’applicazione pratica, aiuterà il legislatore ad apportare le migliorie normative necessarie
per rendere la legge sempre più efficace e adatta allo scopo.
Fonte: www.uilca.it/genfile.php?id=2652
:hi