Esercizio di diritto!!
Ciaooooooooooooooooo!!!!!!!!!!
X dmn dovrei fare qst esercizio..ma nn ne sn molto kapace :puzzled
Grazie :)
- Scrvi le differenze tra la commissione referente,redigente e deliberante.
X dmn dovrei fare qst esercizio..ma nn ne sn molto kapace :puzzled
Grazie :)
- Scrvi le differenze tra la commissione referente,redigente e deliberante.
Risposte
bene chiudo!
Alla prossima allora :hi :hi :hi
Sisi grazie mille :asd
Si tratta di tre diverse modalità nel procedimento di formazione delle leggi.
Il procedimento ordinario (per COMMISSIONE REFERENTE) prevede che il presidente della Camera individua la commissione competente per materia; all'interno della commissione vi è prima una discussione generale, poi una discussione articolo per articolo con votazione degli eventuali emendamenti, e infine il testo viene approvato insiseme a una relazione finale. Prima di essere approvato definitivamente però il progetto di elgge passa all'aula dove avvengono di nuovo le tre letture (discussione generale, discussione dei singoli articoli ed emendamenti con votazione del testo definitivo di ogni articolo, e infine l'approvazione finale dell'intero testo di legge).
Il procedimento per COMMISSIONE DELIBERANTE consente invece alla commissione di assorbire tutte le fasi del procedimento di approvazione, sostituendo l'aula, e in tal caso il progetto non dovrà essere nè discusso nè votato dall'assemblea. Vi sono però delle materie escluse dal procedimento per commissione deliberante (riserva di assemblea): materia elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, approvazione dei bilanci, oltre alle leggi riapprovate in seguito a rinvio del Presidente).
Il procedimento per COMMISSIONE REDIGENTE serve a sgravare l'assemblea dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decentrandoli in commissione e riservando all'aula soltanto l'approvazione finale. In pratica è un procedimento intermedio rispetto agli altri due. Anche qui sono escluse le materie precedentemente elencate (riseva di assemblea) e vi può essre la richiesta che il progetto sia rimesso all'aula. (Tratto da qui)
Oppure puoi consultare questa pagina: http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_parlamentare
Va bene?
Il procedimento ordinario (per COMMISSIONE REFERENTE) prevede che il presidente della Camera individua la commissione competente per materia; all'interno della commissione vi è prima una discussione generale, poi una discussione articolo per articolo con votazione degli eventuali emendamenti, e infine il testo viene approvato insiseme a una relazione finale. Prima di essere approvato definitivamente però il progetto di elgge passa all'aula dove avvengono di nuovo le tre letture (discussione generale, discussione dei singoli articoli ed emendamenti con votazione del testo definitivo di ogni articolo, e infine l'approvazione finale dell'intero testo di legge).
Il procedimento per COMMISSIONE DELIBERANTE consente invece alla commissione di assorbire tutte le fasi del procedimento di approvazione, sostituendo l'aula, e in tal caso il progetto non dovrà essere nè discusso nè votato dall'assemblea. Vi sono però delle materie escluse dal procedimento per commissione deliberante (riserva di assemblea): materia elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, approvazione dei bilanci, oltre alle leggi riapprovate in seguito a rinvio del Presidente).
Il procedimento per COMMISSIONE REDIGENTE serve a sgravare l'assemblea dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decentrandoli in commissione e riservando all'aula soltanto l'approvazione finale. In pratica è un procedimento intermedio rispetto agli altri due. Anche qui sono escluse le materie precedentemente elencate (riseva di assemblea) e vi può essre la richiesta che il progetto sia rimesso all'aula. (Tratto da qui)
Oppure puoi consultare questa pagina: http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_parlamentare
Va bene?
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