Diritto: generalità del contratto
ciao ragazzi mi servirebbe un aiuto in diritto!
mi servirebbe la spiegazione di un po di cose con concetti il più semplici possibile...
mi servirebbe sapere:
-le classificazione del contratto
-autonomia contrattuale ( e le clausole vessatorie)
-gli elementi essenziali
-gli effetti del contratto
-l' aspetto generale di tutai i tipi di invalidità del contratto( nullità-annullabilità-rescindibilita)
-risoluzione
-compravendita
-locazione
grazie a tutti per le risposte!!!!
mi servirebbe la spiegazione di un po di cose con concetti il più semplici possibile...
mi servirebbe sapere:
-le classificazione del contratto
-autonomia contrattuale ( e le clausole vessatorie)
-gli elementi essenziali
-gli effetti del contratto
-l' aspetto generale di tutai i tipi di invalidità del contratto( nullità-annullabilità-rescindibilita)
-risoluzione
-compravendita
-locazione
grazie a tutti per le risposte!!!!
Risposte
Ok, allora ti spiego subito quello che ti serviva ;)
- i contratti tipici sono quelli descritti in tutto e per tutto dalla legge (es. locazione, mutuo, compravendita), di solito nel c.c.; quelli atipici invece sono quelli non previsti dalla legge ma "creati" liberamente dalle parti in quanto la loro causa è comunque meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Sono un'espressione dell'autonomia contrattuale.
I contratti reali sono quelli che si perfezionano (cioè iniziano a produrre i loro effetti) solo con la dazione ( = consegna del bene materiale) della cosa non bastando il semplice consenso. Un esempio è il mutuo. I contratti consensuali sono invece quelli che diventano efficaci con il solo consenso (es. compravendita). Da non confondere appunto con i contratti ad effetti reali (es. sempre la compravendita) che sono quelli che determinano il trasferimento di diritti (es. la proprietà) in capo ad un soggetto; i contratti ad effetti obbligatori sono invece quelli che determinano la nascita di un'obbligazione in capo alla parte (es.deposito). I contratti gratuiti sono quelli che non necessitano del pagamento di un prezzo (es. comodato), per contro quelli a titolo oneroso determinano il pagamento di un prezzo. Esistono anche altri tipi di classificazione, es. in base al n. di parte (bilaterali, trilaterali ecc...), synallagmatici (entrambe le parti devono eseguire una prestazione), aleatori (il verificarsi degli effetti dipende da un evento incerto).
- RECESSO: art. 1373. E' la facoltà che si attribuiscono le parti o la legge di estinguere singolarmente il contratto, prima che abbia esecuzione o anche durante la sua esecuzione per i contratti ad esecuzione periodica.
- SCIOGLIMENTO PER MUTUO CONSENSO (credo ti riferissi a questo) è quando le parti, di comune accordo decidono di porre la parola fine al contratto.
- Errore, violenza e dolo sono appunto tre cause di annullabilità.
L'errore è una falsa rappresentazione della realtà contrattuale e rileva ai fini dell'annullabilità solo se è essenziale (ricade su elementi essenziali del contratto) e riconoscibile dall'altro contraente. La violenza deve essere invece tale da indurre una persona sensata a credere di essere in pericolo (incolumità fisica e anche dei beni), il dolo invece sono dei raggiri che hanno portato a sottoscrivere il contratto. Per i dettagli ti rimando al codice artt.1427 e ss.
- RISOLUZIONE artt. 1453 e ss.(scusa, l'altra volta nella fretta ti ho spiegato la rescissione :P) è una modalità di estinzione delle obbligazioni (e anche del contratto quindi). Può essere chiesta per inadempimento quando il contratto è a prestazioni corrispettive e l'altra parte non ha adempiuto (sent. dichiarativa) insieme a un risarcimento danni; può essere chiesta anche per eccessiva onerosità sopravvenuta quando l'obbligazione diventa apprezzabilmente più onerosa economicamente rispetto al momento in cui è stato stipulato il contratto, per cause eccezionali e imprevedibili. Non vale per i contratti aleatori. L'impossibilità sopravvenuta si verifica quando un contraente non può più materialmente compiere la sua prestazione per cause a lui non imputabili e quindi è liberato dalla sua obbligazione.
Il risarcimento danni è una somma di ristoro che si da per "coprire" i danni subiti a seguito di varie situazioni sia patrimoniali (come in materia contrattuale), sia morale o fisica (pensa agli incidenti, ai fatti illeciti...).
- i contratti tipici sono quelli descritti in tutto e per tutto dalla legge (es. locazione, mutuo, compravendita), di solito nel c.c.; quelli atipici invece sono quelli non previsti dalla legge ma "creati" liberamente dalle parti in quanto la loro causa è comunque meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Sono un'espressione dell'autonomia contrattuale.
I contratti reali sono quelli che si perfezionano (cioè iniziano a produrre i loro effetti) solo con la dazione ( = consegna del bene materiale) della cosa non bastando il semplice consenso. Un esempio è il mutuo. I contratti consensuali sono invece quelli che diventano efficaci con il solo consenso (es. compravendita). Da non confondere appunto con i contratti ad effetti reali (es. sempre la compravendita) che sono quelli che determinano il trasferimento di diritti (es. la proprietà) in capo ad un soggetto; i contratti ad effetti obbligatori sono invece quelli che determinano la nascita di un'obbligazione in capo alla parte (es.deposito). I contratti gratuiti sono quelli che non necessitano del pagamento di un prezzo (es. comodato), per contro quelli a titolo oneroso determinano il pagamento di un prezzo. Esistono anche altri tipi di classificazione, es. in base al n. di parte (bilaterali, trilaterali ecc...), synallagmatici (entrambe le parti devono eseguire una prestazione), aleatori (il verificarsi degli effetti dipende da un evento incerto).
- RECESSO: art. 1373. E' la facoltà che si attribuiscono le parti o la legge di estinguere singolarmente il contratto, prima che abbia esecuzione o anche durante la sua esecuzione per i contratti ad esecuzione periodica.
- SCIOGLIMENTO PER MUTUO CONSENSO (credo ti riferissi a questo) è quando le parti, di comune accordo decidono di porre la parola fine al contratto.
- Errore, violenza e dolo sono appunto tre cause di annullabilità.
L'errore è una falsa rappresentazione della realtà contrattuale e rileva ai fini dell'annullabilità solo se è essenziale (ricade su elementi essenziali del contratto) e riconoscibile dall'altro contraente. La violenza deve essere invece tale da indurre una persona sensata a credere di essere in pericolo (incolumità fisica e anche dei beni), il dolo invece sono dei raggiri che hanno portato a sottoscrivere il contratto. Per i dettagli ti rimando al codice artt.1427 e ss.
- RISOLUZIONE artt. 1453 e ss.(scusa, l'altra volta nella fretta ti ho spiegato la rescissione :P) è una modalità di estinzione delle obbligazioni (e anche del contratto quindi). Può essere chiesta per inadempimento quando il contratto è a prestazioni corrispettive e l'altra parte non ha adempiuto (sent. dichiarativa) insieme a un risarcimento danni; può essere chiesta anche per eccessiva onerosità sopravvenuta quando l'obbligazione diventa apprezzabilmente più onerosa economicamente rispetto al momento in cui è stato stipulato il contratto, per cause eccezionali e imprevedibili. Non vale per i contratti aleatori. L'impossibilità sopravvenuta si verifica quando un contraente non può più materialmente compiere la sua prestazione per cause a lui non imputabili e quindi è liberato dalla sua obbligazione.
Il risarcimento danni è una somma di ristoro che si da per "coprire" i danni subiti a seguito di varie situazioni sia patrimoniali (come in materia contrattuale), sia morale o fisica (pensa agli incidenti, ai fatti illeciti...).
scusa se non sono stata molto chiara, provo a spiegarmi meglio, nel primo punto, la classificazione dei contratti, intendevo i vari tipi di contratto(tipici, atipici, reali, consensuali, a titolo oneroso o gratuito, a effetti obbligatori o reali).
sugli effetti del contratto invece, se ti è possibile, mi servirebbero dei chiarimenti sullo scioglimento per mutuo dissenso e sul recesso.
poi avrei dei dubbi sull'annullabilità:il mio libro parla dei vizi del consenso (errore,dolo e violenza), non mi sono molto chiari.
un ultima cosa, se potresti spiegarmi la risoluzione (da cosa è determinata, la risoluzione per inadempimento, impossibilità o eccessiva onerosità e il risarcimento del danno)
per tutti gli altri punti sei stata molto esauriente nelle spiegazioni, ti ringrazio!
Un saluto
sugli effetti del contratto invece, se ti è possibile, mi servirebbero dei chiarimenti sullo scioglimento per mutuo dissenso e sul recesso.
poi avrei dei dubbi sull'annullabilità:il mio libro parla dei vizi del consenso (errore,dolo e violenza), non mi sono molto chiari.
un ultima cosa, se potresti spiegarmi la risoluzione (da cosa è determinata, la risoluzione per inadempimento, impossibilità o eccessiva onerosità e il risarcimento del danno)
per tutti gli altri punti sei stata molto esauriente nelle spiegazioni, ti ringrazio!
Un saluto
Ciao Cathy, cercherò di spiegarti punto per punto ciò che ti serve con parole molto semplici dandoti anche dei riferimenti del c.c. per andarti a leggere gli articoli che ti potranno essere molto utili per capire gli istituti.
- Classificazione del contratto: la richiesta ammetto non mi è molto chiara, cosa intendi per classificazione del contratto?i tipi di contratti che esistono o il contratto in generale? Dalla formulazione sembrerebbe il contratto in generale; il contratto è una FONTE delle obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. insieme al fatto illecito e ad altri atti e fatti idonei.
- autonomia contrattuale: art. 1322 può essere definita come la facoltà delle parti di scegliere qualsiasi tipologia di contratto regolato dalla legge o anche non previsto dalla legge (c. d. atipici) con il solo limite della legge e dell'interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Clausole vessatorie: hanno assunto rilevanza nella normativa a protezione dei consumatori. Sono quelle a favore di una sola parte (spesso coincidono con quelle scritte piccole in formulari prestampati) quali ad esempio: limitazione di responsabilità,recesso, restrizioni di libertà e impugnazioni (art. 1341). Sono rilevabili d'ufficio e inefficaci per il solo consumatore.
- Elementi essenziali: art. 1325 e ss.
accordo delle parti( volontà comune riguardo tutti gli elementi del contratto)
causa (condizione economico-sociale che ha portato alla predisposizione del contratto. Deve essere tutelata dall'ordinamento
oggetto:possibile, lecito e determinato o determinabile. E'la cosa materiale , per esempio nella compravendita il bene che si vende o acquista.
Forma: quando è richiesta dalla legge, se no è libera. (pensa alla donazione dove la legge impone la forma solenne, cioè l'atto notarile).
-effetti del contratto: i principali sono la nascita dell'obbligazione, la possibilità di impugnare l'atto, la tutela e in generale differiscono a seconda del contratto.
- NULLITA': art. 1418: contrario a norme imperative, mancanza requisiti essenziali, illiceità causa, illiceità comune del motivo, mancanza di requisiti specifici stabiliti dalla legge per ogni contratto.
Rilevabile d'ufficio, sentenza dichiarativa che cancella il contratto e tutti i suoi effetti dal momento in cui è stato posto in essere. Effetti verso tutti.
-ANNULLABILITA': art. 1425 e ss. per incapacità, raggiri del minore, errore, violenza e dolo. Effetti di cancellazione dal momento della sentenza. Proponibile da chi ha interesse.
RESCISSIONE: art. 1447: condizioni inique e stato di necessità.
-COMPRAVENDITA: ARTT. 1470 E SS.
-LOCAZIONE ARTT.1571 E SS.
Ti rimando al codice perchè penso che descriva benissimo e in modo chiaro le caratteristiche di questi due contratti tipici. Se tuttavia ti servono chiarimenti,chiedimi pure.
Un saluto
- Classificazione del contratto: la richiesta ammetto non mi è molto chiara, cosa intendi per classificazione del contratto?i tipi di contratti che esistono o il contratto in generale? Dalla formulazione sembrerebbe il contratto in generale; il contratto è una FONTE delle obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. insieme al fatto illecito e ad altri atti e fatti idonei.
- autonomia contrattuale: art. 1322 può essere definita come la facoltà delle parti di scegliere qualsiasi tipologia di contratto regolato dalla legge o anche non previsto dalla legge (c. d. atipici) con il solo limite della legge e dell'interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Clausole vessatorie: hanno assunto rilevanza nella normativa a protezione dei consumatori. Sono quelle a favore di una sola parte (spesso coincidono con quelle scritte piccole in formulari prestampati) quali ad esempio: limitazione di responsabilità,recesso, restrizioni di libertà e impugnazioni (art. 1341). Sono rilevabili d'ufficio e inefficaci per il solo consumatore.
- Elementi essenziali: art. 1325 e ss.
accordo delle parti( volontà comune riguardo tutti gli elementi del contratto)
causa (condizione economico-sociale che ha portato alla predisposizione del contratto. Deve essere tutelata dall'ordinamento
oggetto:possibile, lecito e determinato o determinabile. E'la cosa materiale , per esempio nella compravendita il bene che si vende o acquista.
Forma: quando è richiesta dalla legge, se no è libera. (pensa alla donazione dove la legge impone la forma solenne, cioè l'atto notarile).
-effetti del contratto: i principali sono la nascita dell'obbligazione, la possibilità di impugnare l'atto, la tutela e in generale differiscono a seconda del contratto.
- NULLITA': art. 1418: contrario a norme imperative, mancanza requisiti essenziali, illiceità causa, illiceità comune del motivo, mancanza di requisiti specifici stabiliti dalla legge per ogni contratto.
Rilevabile d'ufficio, sentenza dichiarativa che cancella il contratto e tutti i suoi effetti dal momento in cui è stato posto in essere. Effetti verso tutti.
-ANNULLABILITA': art. 1425 e ss. per incapacità, raggiri del minore, errore, violenza e dolo. Effetti di cancellazione dal momento della sentenza. Proponibile da chi ha interesse.
RESCISSIONE: art. 1447: condizioni inique e stato di necessità.
-COMPRAVENDITA: ARTT. 1470 E SS.
-LOCAZIONE ARTT.1571 E SS.
Ti rimando al codice perchè penso che descriva benissimo e in modo chiaro le caratteristiche di questi due contratti tipici. Se tuttavia ti servono chiarimenti,chiedimi pure.
Un saluto