Diritto commerciale
perchè di regola la ripartizione degli utili è proporzionale ai conferimenti effettuati?
una società è un impresa collettiva?
una società è un impresa collettiva?
Risposte
Il legislatore nell’art. 2350 prevede che: “ogni azione attribuisce il
diritto ad una parte proporzionale degli utili netti”. Il riconoscimento di tale
diritto trova la sua giustificazione nella nozione stessa di società, fornita dall’art.
2247, ai sensi del quale i conferimenti dei soci sono preordinati all’esercizio in
comune di una attività economica “allo scopo di dividerne gli utili”.
La disposizione contenuta nell’art. 2350 è stata peraltro diversamente
interpretata dalla dottrina. Se, da una lato, infatti non si è mai posto in dubbio
dell’esistenza di un astratto diritto individuale del socio agli utili, dall’altro si è
evidenziato come la disposizione in esame riconosca solo il diritto ad una
ripartizione proporzionale e non già ad una sua distribuzione periodica nel
corso della vita della società
Art 2263 c.c. Ripartizione degli utili e delle perdite
Le parti spettanti ai soci negli utili e nelle perdite si presumono proporzionali al valore dei conferimenti. Se questo non è determinato dall'atto costitutivo, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dall'atto costitutivo, si presume eguale alla media dei valori dei conferimenti degli altri soci o, se la società si compone di due soci, al conferimento dell'altro socio.
Se l'atto costitutivo determina soltanto la parte di ciascun socio negli utili, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Aggiunto 2 minuti più tardi:
delle imprese collettive è titolare una associazione di persone; si distinguono, secondo il nostro ordinamento, in società di persone e società di capitali e sono contrassegnate rispettivamente dalla ragione sociale (ad es., « Mario Rossi & Figli, s. n. e.) e dalla denominazione sociale (ad es., FIAT, s. p. a.)..
diritto ad una parte proporzionale degli utili netti”. Il riconoscimento di tale
diritto trova la sua giustificazione nella nozione stessa di società, fornita dall’art.
2247, ai sensi del quale i conferimenti dei soci sono preordinati all’esercizio in
comune di una attività economica “allo scopo di dividerne gli utili”.
La disposizione contenuta nell’art. 2350 è stata peraltro diversamente
interpretata dalla dottrina. Se, da una lato, infatti non si è mai posto in dubbio
dell’esistenza di un astratto diritto individuale del socio agli utili, dall’altro si è
evidenziato come la disposizione in esame riconosca solo il diritto ad una
ripartizione proporzionale e non già ad una sua distribuzione periodica nel
corso della vita della società
Art 2263 c.c. Ripartizione degli utili e delle perdite
Le parti spettanti ai soci negli utili e nelle perdite si presumono proporzionali al valore dei conferimenti. Se questo non è determinato dall'atto costitutivo, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dall'atto costitutivo, si presume eguale alla media dei valori dei conferimenti degli altri soci o, se la società si compone di due soci, al conferimento dell'altro socio.
Se l'atto costitutivo determina soltanto la parte di ciascun socio negli utili, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Aggiunto 2 minuti più tardi:
delle imprese collettive è titolare una associazione di persone; si distinguono, secondo il nostro ordinamento, in società di persone e società di capitali e sono contrassegnate rispettivamente dalla ragione sociale (ad es., « Mario Rossi & Figli, s. n. e.) e dalla denominazione sociale (ad es., FIAT, s. p. a.)..