Diritto (62339)

luisa guastafierro
cosa si intende per norma singolare

Risposte
bambolinabella
diritto canonico= Gli atti amministrativi singolari sono una categoria eterogenea di atti che hanno un destinatario concreto (“singolare”). Non sono sempre espressione di potestà esecutiva in quanto sono veri e propri atti del legislatore. Si distingue tra gli atti amministrativi singolari in senso stretto, che sono espressione di potestà esecutiva e quindi soggetti al principio di legalità (can. 38) e alla possibilità di ricorso (ca. 1732), e le norme singolari, di competenza del legislatore. Sul piano normativo a questa distinzione non corrisponde una distinzione degli atti sulla base del loro nomen iuris, perché uno stesso atto può avere natura di atto amministrativo o di norma singolare. Questo minore rigore formale trova ragione nell’elasticità del diritto canonico, poiché il primato è il fine della salvezza della anime (can. 1752). Perciò se la regola generale configge nel caso concreto con il fine della salvezza del singolo, l’ordinamento canonico mette a disposizione degli istituti (privilegi, dispense, equità canonica) per poter derogare la norma. In tal caso atti singolari posso assumere natura formale di vere e proprie norme singolari, cioè aventi efficacia sul piano legislativo. Nella categoria degli atti amministrativi singolari fanno parte (can. 35):
il decreto singolare, un atto amministrativo emesso dalla competente autorità esecutiva mediante il quale è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione (can. 48), pertanto è dato su iniziativa della autorità;
il precetto singolare, un decreto decisorio, avente quindi natura imperativa, con cui si impone direttamente e legittimamente a una persona o a persone determinate qualcosa da fare o da omettere per osservare il contenuto di una legge (can. 49); nel caso in cui con un precetto siano imposti obblighi cui il destinatario non era previamente obbligato, avrebbe efficacia innovativa e quindi si qualificherebbe come norma singolare;
il rescritto, un atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva tramite il quale, su domanda di qualcuno, è concesso un privilegio, una dispensa o un’altra grazia (can. 59); alcuni rescritti possono provenire dal legislatore o concernere materie aventi natura legislativa, quindi non avrebbero natura formale di atti amministrativi ma di norme singolari.Il rescritto era definito in passato come “responsum principis ad instantiam petentis”, è la risposta data dalla Santa Sede o da un Ordinario con la quale si comunica una decisione o informazione dietro richiesta, o la concessione di un favore o dispensa. Oggi esso indica non solo l’atto conclusivo ma lo stesso procedimento amministrativo di esame e valutazione. La natura complessa dell’atto si riflette sul contenuto composto di tre elementi: la richiesta da parte del fedele, i motivi che la sorreggono, la risposta dell’autorità superiore.
Le norme singolari sono una serie di atti che possono derogare a quanto stabilito nelle norme generali, per rispondere alle esigenze poste dal fine della salvezza delle anime. Tra di esse troviamo il precetto, il privilegio e la dispensa.
il privilegio, una grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto concesso dal legislatore o dall’autorità esecutiva (can. 76), quindi ha natura legislativa; può avere carattere personale, se viene concesso ad una persona e dunque segue sempre la persona e si estingue con il suo decesso, carattere reale se concesso direttamente e immediatamente ad una cosa e quindi cessa con la distruzione totale della cosa o del luogo (can. 78);
la dispensa, un’esenzione (relaxatio) da una legge meramente ecclesiastica in un caso particolare, concessa da coloro che godono di potestà esecutiva e da quelli cui compete di dispensare esplicitamente o implicitamente (can. 85).


tratto da questo del link

coltina
mmmmmmm...... sposterei in "altre materie"

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