6 in condotta a tutto l'istituto, possono farlo?

StudSerr
Recentemente è avvenuta l'occupazione del nostro istituto, durante questa occupazione però sono riusciti ad entrare un gruppo di esterni che hanno rubato un proiettore, facendo decidere così al collettivo di terminare l'occupazione dopo solo 1 giorno e mezzo per evitare nuovamente un atto vandalico da parte di altri individui esterni o degli stessi che sono entrati quella sera.
Il giorno prima di riprendere le lezioni regolarmente è stato fatto un collegio dei docenti per prendere provvedimenti riguardo all'occupazione e il provvedimento concordato è di mettere 6 in condotta a tutto l'istituto.
Come giustificazione per questo provvedimento è stato detto che, dato che è stata commessa un effrazione per entrare nell'istituto a notte fonda, la sanzione doveva essere pesante e ai danni di tutti, facendo anche ricadere la colpa del furto su noi studenti pur sapendo che la responsabilità oggettiva non è nostra, quella sera chiamarono anche la polizia e avvertirono la preside.
Premetto che prima di questa occupazione ci fu una raccolta firme durante un assemblea di istituto per decidere se occupare o meno dove molti firmarono contro.
Con questa decisione si mette anche a rischio il voto finale, dato che la condotta fa media, e questo può essere un bel danno anche per il triennio.
È quindi giusto un provvedimento che implica a tutti gli studenti dell'istituto (compresi gli studenti contro l'occupazione) un abbassamento della condotta fino al 6 (5 per i rappresentanti di istituto)?

Risposte
HectorFranz
Ciao StudSerr,

in attesa che risponda l'esperto, ti fornisco la mia opinione sulla situazione da te esposta.

I diritti ed i doveri di studenti e studentesse sono disciplinati, in via generale, dal DPR 24 giugno 1998, n. 249 (modificato in parte negli anni successivi).

In questo atto legislativo, all' art. 4, sono contenute disposizioni riguardante l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli studenti. Per far luce sul caso da te proposto è necessario leggere i seguenti commi:

- Comma 3: "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto" ;

- Comma 5: "Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica" .

Dalla lettura delle suddette disposizioni si ricava quanto segue:

1) Non si può, per legge. irrogare una sanzione disciplinare a tutto l'istituto ;
2) La sanzione (il 6 in condotta) non rispetta in alcun modo quanto previsto dalla legge in materia di proporzionalità e di analisi della situazione del singolo studente (specialmente alla luce del fatto che non tutti erano d'accordo con l'occupazione).

Dunque: secondo quanto visto, ritengo, personalmente, che la sanzione sia illegittima .

Per dare un giudizio a riguardo ancora più incisivo mi servirebbe, però, di poter leggere anche il regolamento interno di istituto; ciò in quanto le sanzioni devono essere previste anche dal regolamento (il regolamento in queste situazioni ricopre un'importanza rilevante).

A prescidere da ciò la domanda successiva è: "Se il comportamente è illegittimo, cosa fare?"

L'art. 5 dello stesso DPR disciplina come impugnare (come fare ricorso) il provvedimento; ti riporto testualmente l'articolo, sottolineando le parti più importanti:

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall' Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Per chiarire le idee:

1) Per impugnare il provvedimento disciplinare avete 15 giorni di tempo per presentare il ricorso all'organo di garanzia interno dell'istituto (di cui si dovrebbe far menzione nel regolamento interno ... ecco anche perchè vorrei leggerlo) secondo le modalità sopra scritte al comma 1;

2) Per impugnare violazioni dello statuto di studenti e studentesse (quindi, ad esempio, se il regolamento interno di istituto prevede la possibilità di irrogare una sanzione a carico di tutti gli studenti della scuola, quando ciò è vietato dallo statuto stesso ... o anche se vedete lesi dei diritti previsti dallo Statuto e non vedete soddisfatte le vostre ragioni nel modo scritto sopra) dovete rivolgervi invece al "Direttore dell'ufficio scolastico regionale" o ad un dirigente da questi delegato, che deciderà poi seguendo quanto previsto dai commi 3, 4, 5.

Ho scritto molto e mi scuso; tuttavia ho cercato di essere il più esauriente possibile.

Come scritto sopra, avrei bisogno di leggere anche il regolamento interno per dare un'opinione ancora più precisa in merito; tuttavia credo che già quanto scritto possa chiarire meglio le idee.

Spero di essere stato d'aiuto ... e permettimi di aggiungere che situazioni del genere non dovrebbero mai capitare (e non mi riferisco solo alla pessima decisione presa dal consiglio, ma anche al furto avvenuto ... la cosa mette tanta, tanta tristezza).

Ovviamente se hai altre perplessità chiedi pure.

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