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handrix
ke trucchetti veri!!!!! conoscete su habbo.it

Risposte
enrico___1
Quelli non sono trucchi...si chiama phishing. Forse non lo sai ma:

http://www.anti-phishing.it/phishing/phishing.reato.informatico.php:
Oltre all’ipotesi delittuosa della truffa, il phishing integra gli estremi di un altro reato: la frode informatica, di cui all’art. 640 ter del codice penale.
Il reato di frode informatica, come ha ricordato più volte la giurisprudenza della Cassazione (v., in particolare Cass. sez. IV, 4 ottobre 1999, n. 3056) ha la medesima struttura, e quindi i medesimi elementi costitutivi, della truffa, dalla quale si distingue solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, bensì il sistema informatico (significativa è la mancanza del requisito della "induzione in errore" nello schema legale della frode informatica, presente invece nella truffa). Di talché il phishing da un lato, induce in errore la persona che fornisce inconsapevolmente i propri dati al phisher, dall’altro lato la sua azione investe il sistema informatico dell’istituto creditizio poiché interviene sine titulo all’interno dello stesso.
La norma istitutiva del reato di frode informatica, di cui all’art. 640 c.p., punisce, infatti, chiunque «intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad atri un ingiusto profitto con altrui danno». Quindi il phisher, carpendo i dati di utenti di istituti di credito ed accedendo nei rispettivi account, interviene all’interno del sistema informatico dell’istituto di credito senza averne alcun titolo, e, ove sottragga, o comunque manometta, i valori rinvenuti all’interno realizza gli estremi del reato previsto dall’art. 640 ter c.p..
Il reato di frode informatica presenta numerose analogie con quello di truffa: identico trattamento sanzionatorio (da sei mesi a tre anni unitamente alla multa da 51 a 1032 euro), e analoga suddivisione fra un’ipotesi delittuosa semplice ed una aggravata dagli stessi elementi previsti dal secondo comma dell’art. 640, e analogo simmetrico richiamo alla procedibilità a querela nell’ipotesi semplice legato procedibilità officiosa nell’ipotesi aggravata.
Inoltre anche il trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi aggravata della frode informatica è identico rispetto a quello previsto dall’art. 640 c.p. per la truffa aggravata, ovvero della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecendonove a millecinquecento euro.
Queste circostanze ci consentono di replicare anche per la frode informatica le considerazioni di natura processuale spese per la truffa, aggiungendo che esiste anche la possibilità giuridica del cumulo fra i due reati, anzi che nella maggior parte dei casi il phishing costituisce un’attività criminale che viola le prescrizioni previste da entrambe le norme incriminatici.

handrix
io o visto ke esistono fake login e scipt alcuni lo sanno fare

Aggiunto 1 minuti più tardi:

tu ke ti chiami "moderatore" lo dovresti sapere

enrico___1
Non esistono trucchi.

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