Rimborso tasse ripetenti???
Ciao a tutti!
Vorrei sapere se qualcuno ha notizie di un certo rimborso tasse per gli studenti che siano stati ripetenti,sia per il vecchio che per il nuovo ordinamento.
Qualche giorno fa avevo visto un annuncio di controcampus nella bacheca del 1° piano,ma adesso non c'è più.
Ne sapete qualcosa? :?:
Vorrei sapere se qualcuno ha notizie di un certo rimborso tasse per gli studenti che siano stati ripetenti,sia per il vecchio che per il nuovo ordinamento.
Qualche giorno fa avevo visto un annuncio di controcampus nella bacheca del 1° piano,ma adesso non c'è più.
Ne sapete qualcosa? :?:
Risposte
in ogni caso io consiglierei di fare girare la notizia anche via email..così abbiamo la possibilità di informare più persone! Io ad esempio l'ho scoperto proprio per caso.. :roll: ma ho già inoltrato quest'informazione a tutta la mia rubrica ;) saluti a tutti..
Tratto dal sito http://www.controcampus.com scritto da Costantino Messina
Il segreto di una vicenda che mortifica e calpesta il diritto allo studio. I risultati di uno studio legale sul Regolamento Didattico d'Ateneo, sembrano porre l'ateneo catanese sul banco degli imputati. Da quanto emerso, pare che, violando le norme che disciplinano i contributi dovuti dagli studenti, l'Ateneo di Catania si sarebbe appropriato di milioni di euro ingiustamente pagati da chi si trova (o vi si è trovato) nella condizione di ripetente.
Le norme in questione, difatti sembrano esonerare lo studente ripetente dal pagamento delle tasse universitarie, o quantomeno stabiliscono che lo stesso deve un contributo d'iscrizione proporzionato al numero di materie di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza.
In prima analisi risulta che la maggioranza dei consigli di corso di studi non ha rinnovato tale obbligo, il quale eventualmente deve poter essere dimostrato esibendo un verbale di consiglio di corso.
Se si considera, dunque, che solitamente tale obbligo non sussiste, che ogni studente paga minimo 5 euro a credito e che sono circa 5000 gli studenti che ogni anno versano in tale condizione, è facile capire quale mole di danaro ingiustamente e senza alcun titolo entri nelle casse dell'Ateneo.
Si capisce ancor di più il perché di così poca informazione a tal riguardo, del resto, la storia insegna come sull'ignoranza altrui si siano costruite fortune.
Ci preme rilevare, come ad una richiesta formale di spiegazioni, non abbia fatto seguito alcuna risposta, mentre oralmente le uniche ricevute, sono state del tutto evasive e prive di fondamento. Non sapremmo altrimenti come definire risposte del tipo: “il regolamento è vecchio”.
Assodato che quanto affermato non corrisponde al vero, vorremmo ci spiegassero il concetto di vecchio, ma ancor di più ,ci piacerebbe capire chi decide quali leggi vadano applicate e quali no.
Tanta omertà al riguardo è forse dettata dalla speranza che quanto accade, non sia portato a conoscenza di tutti, ma il dovere di chi scrive è anche quello di informare chi ha subito questo furto.
Forse la voce di un singolo potrà restare inascoltata, ma difficilmente lo sarà il grido di chi pretende che quanto ingiustamente preso sia adesso restituito.
In breve riportiamo gli articoli in questione con quella che appare essere l'interpretazione più logica degli stessi.
art. 13 comma 9
“lo studente ripetente non è tenuto di norma a frequentare le attività formative previste dal Regolamento del Corso dì studi per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo curriculum formativo. L'eventuale rinnovazione dell'obbligo di frequenza deve essere approvata dal consiglio di corso di studi. Lo studente ripetente è tenuto al versamento di un contributo d'iscrizione proporzionato alle attività di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza.”
La finalità della norma è quella secondo cui lo studente in qualità di ripetente, avendo già pagato l'anno precedente per acquisire il diritto a frequentare le lezioni e sostenere gli esami, dovrebbe versare un contributo di iscrizione proporzionato alle attività formative (materie) di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza, anche perché non può interpretarsi la voce “è tenuto al versamento di un contributo di iscrizione…”, come un esborso aggiuntivo.
Ci preme sottolineare come l'eventuale rinnovo dell'obbligo di frequenza, non sia automatico ma debba essere approvato dal Consiglio di Corso di Studi, poiché, sarebbe ingiusto rinnovare tale obbligo per quelle materie che non prevedano nessun cambiamento nei programmi. Di conseguenza lo studente ripetente viene a costituire “un peso” per l'Ateneo, nel senso che laddove non vi sia rinnovo dell'obbligo di frequenza che in ogni caso dovrebbe sempre essere giustificato, non apporta denaro. A sostegno di quest'interpretazione ancora:
art. 13 comma 7
“le facoltà sono tenute ad attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.”
O ancora:
art. 17 comma 1 lettera e
“gli appelli per gli studenti senza obblighi di frequenza perché ripetenti o fuori corso dovranno essere in numero complessivo superiore a quelli generali”.
Il principio generale che promana fra le righe delle norme sopra citate, dovrebbe essere quello che, consci che lo studente ripetente deve versare un contributo d'iscrizione proporzionato alle attività formative (materie), di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza, e laddove non vi sia rinnovo dell'obbligo di frequenza non dovrebbe versare nessun contributo, quanto previsto dai summenzionati articoli è finalizzato a far si che lo studente ripetente possa acquisire i crediti necessari per poter accedere all'anno successivo, non a caso ancora l'Ateneo prevede:
art. 13 comma 10
“lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non più di una volta. allo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della carriera si applicano le disposizioni previste dal comma seguente….”
Vale a dire è costretto a reimmatricolarsi tornando in linea di principio al versamento dei contributi, sottolineando quasi che lo status di ripetente, che vedrebbe lo studente versare un contributo d'iscrizione inferiore rispetto al normale, o addirittura, esentandolo completamente, non può essere concesso per più di una volta per lo stesso anno di corso.
Dagli articoli e dalla loro interpretazione si evince chiaramente come gli studenti ripetenti non solo devono pagare sicuramente in misura notevolmente inferiore ma che proprio per questo motivo sono previste tutte una serie di misure che consentano loro di acquisire i crediti necessari per accedere agli anni successivi quali sono appelli straordinari e simili. Misure, che dal momento che questi soldi vengono presi ugualmente, nella maggior parte dei casi nono vengono realizzate. Come dire…..ripetenti e derubati
Chi volesse ulteriori informazioni, può recarsi presso lo sportello universitario di via Trieste n. 8 o inviando una.
E-mail: [email=sportellogiuridico@libero.it]sportellogiuridico@libero.it[/email]
Queste sono le motivazioni del perchè venga chiesto il rimborso ai ripetenti!Se avete altre domande da fare non esitate!
Ciao
Il segreto di una vicenda che mortifica e calpesta il diritto allo studio. I risultati di uno studio legale sul Regolamento Didattico d'Ateneo, sembrano porre l'ateneo catanese sul banco degli imputati. Da quanto emerso, pare che, violando le norme che disciplinano i contributi dovuti dagli studenti, l'Ateneo di Catania si sarebbe appropriato di milioni di euro ingiustamente pagati da chi si trova (o vi si è trovato) nella condizione di ripetente.
Le norme in questione, difatti sembrano esonerare lo studente ripetente dal pagamento delle tasse universitarie, o quantomeno stabiliscono che lo stesso deve un contributo d'iscrizione proporzionato al numero di materie di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza.
In prima analisi risulta che la maggioranza dei consigli di corso di studi non ha rinnovato tale obbligo, il quale eventualmente deve poter essere dimostrato esibendo un verbale di consiglio di corso.
Se si considera, dunque, che solitamente tale obbligo non sussiste, che ogni studente paga minimo 5 euro a credito e che sono circa 5000 gli studenti che ogni anno versano in tale condizione, è facile capire quale mole di danaro ingiustamente e senza alcun titolo entri nelle casse dell'Ateneo.
Si capisce ancor di più il perché di così poca informazione a tal riguardo, del resto, la storia insegna come sull'ignoranza altrui si siano costruite fortune.
Ci preme rilevare, come ad una richiesta formale di spiegazioni, non abbia fatto seguito alcuna risposta, mentre oralmente le uniche ricevute, sono state del tutto evasive e prive di fondamento. Non sapremmo altrimenti come definire risposte del tipo: “il regolamento è vecchio”.
Assodato che quanto affermato non corrisponde al vero, vorremmo ci spiegassero il concetto di vecchio, ma ancor di più ,ci piacerebbe capire chi decide quali leggi vadano applicate e quali no.
Tanta omertà al riguardo è forse dettata dalla speranza che quanto accade, non sia portato a conoscenza di tutti, ma il dovere di chi scrive è anche quello di informare chi ha subito questo furto.
Forse la voce di un singolo potrà restare inascoltata, ma difficilmente lo sarà il grido di chi pretende che quanto ingiustamente preso sia adesso restituito.
In breve riportiamo gli articoli in questione con quella che appare essere l'interpretazione più logica degli stessi.
art. 13 comma 9
“lo studente ripetente non è tenuto di norma a frequentare le attività formative previste dal Regolamento del Corso dì studi per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo curriculum formativo. L'eventuale rinnovazione dell'obbligo di frequenza deve essere approvata dal consiglio di corso di studi. Lo studente ripetente è tenuto al versamento di un contributo d'iscrizione proporzionato alle attività di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza.”
La finalità della norma è quella secondo cui lo studente in qualità di ripetente, avendo già pagato l'anno precedente per acquisire il diritto a frequentare le lezioni e sostenere gli esami, dovrebbe versare un contributo di iscrizione proporzionato alle attività formative (materie) di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza, anche perché non può interpretarsi la voce “è tenuto al versamento di un contributo di iscrizione…”, come un esborso aggiuntivo.
Ci preme sottolineare come l'eventuale rinnovo dell'obbligo di frequenza, non sia automatico ma debba essere approvato dal Consiglio di Corso di Studi, poiché, sarebbe ingiusto rinnovare tale obbligo per quelle materie che non prevedano nessun cambiamento nei programmi. Di conseguenza lo studente ripetente viene a costituire “un peso” per l'Ateneo, nel senso che laddove non vi sia rinnovo dell'obbligo di frequenza che in ogni caso dovrebbe sempre essere giustificato, non apporta denaro. A sostegno di quest'interpretazione ancora:
art. 13 comma 7
“le facoltà sono tenute ad attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.”
O ancora:
art. 17 comma 1 lettera e
“gli appelli per gli studenti senza obblighi di frequenza perché ripetenti o fuori corso dovranno essere in numero complessivo superiore a quelli generali”.
Il principio generale che promana fra le righe delle norme sopra citate, dovrebbe essere quello che, consci che lo studente ripetente deve versare un contributo d'iscrizione proporzionato alle attività formative (materie), di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza, e laddove non vi sia rinnovo dell'obbligo di frequenza non dovrebbe versare nessun contributo, quanto previsto dai summenzionati articoli è finalizzato a far si che lo studente ripetente possa acquisire i crediti necessari per poter accedere all'anno successivo, non a caso ancora l'Ateneo prevede:
art. 13 comma 10
“lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non più di una volta. allo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della carriera si applicano le disposizioni previste dal comma seguente….”
Vale a dire è costretto a reimmatricolarsi tornando in linea di principio al versamento dei contributi, sottolineando quasi che lo status di ripetente, che vedrebbe lo studente versare un contributo d'iscrizione inferiore rispetto al normale, o addirittura, esentandolo completamente, non può essere concesso per più di una volta per lo stesso anno di corso.
Dagli articoli e dalla loro interpretazione si evince chiaramente come gli studenti ripetenti non solo devono pagare sicuramente in misura notevolmente inferiore ma che proprio per questo motivo sono previste tutte una serie di misure che consentano loro di acquisire i crediti necessari per accedere agli anni successivi quali sono appelli straordinari e simili. Misure, che dal momento che questi soldi vengono presi ugualmente, nella maggior parte dei casi nono vengono realizzate. Come dire…..ripetenti e derubati
Chi volesse ulteriori informazioni, può recarsi presso lo sportello universitario di via Trieste n. 8 o inviando una.
E-mail: [email=sportellogiuridico@libero.it]sportellogiuridico@libero.it[/email]
Queste sono le motivazioni del perchè venga chiesto il rimborso ai ripetenti!Se avete altre domande da fare non esitate!
Ciao
Ettore:
[quote=ultras46]si stessa cosa ho letto anche io in un volantino ad Economia.
Sarebbe un ottima cosa, anche se non ci credo :(
E' un'iniziativa basata sullo studio del Regolamento Didattico d'Ateneo tra l'Associazione Controcampus e l'Adoc (Associazione in difesa dei consumatori).
Presso la nostra Segreteria in Via Trieste 8 o presso la sede Adoc in Via Sangiuliano si può compilare il modulo richiesta rimborso tasse.
Per ulteriori chiarimenti:
Segreteria: 0957226390
Sito: http://www.controcampus.com
Ettore Vagliasindi
Consigliere Facoltà Economia[/quote]
Ma perchè dovrebbero rimborsare le tasse ai ripetenti?
forse è meglio che ci avvicini di presenza...
Bè,io ho mandato una email a controcapus già da un pò,ma non ho ricevuto risposte.... :(
ultras46:
si stessa cosa ho letto anche io in un volantino ad Economia.
Sarebbe un ottima cosa, anche se non ci credo :(
E' un'iniziativa basata sullo studio del Regolamento Didattico d'Ateneo tra l'Associazione Controcampus e l'Adoc (Associazione in difesa dei consumatori).
Presso la nostra Segreteria in Via Trieste 8 o presso la sede Adoc in Via Sangiuliano si può compilare il modulo richiesta rimborso tasse.
Per ulteriori chiarimenti:
Segreteria: 0957226390
Sito: http://www.controcampus.com
Ettore Vagliasindi
Consigliere Facoltà Economia
si stessa cosa ho letto anche io in un volantino ad Economia.
Sarebbe un ottima cosa, anche se non ci credo :(
Sarebbe un ottima cosa, anche se non ci credo :(