Recensione o riassunto urgenteee

palmolive12
Recensione del testo villaggi e curtes come basi economico-teritoriali per lo sviluppo del banno. AUTORE: Giuseppe Sergi.
TROVATE IL TESTO IN ORDINE SU http://www.griffini.lo.it/laScuola/prodotti/Monachesimo/antecedenti/curtes.pdfLa «curtis» nella trama dell’insediamento a villaggi
Il percorso economico-politico normale del grande possessore
medievale è quello che lo conduce dalla signoria fondiaria
(semplice possesso di terre, solo in parte caratterizzato dalla
capacità di condizionarne gli abitanti) alla signoria «di banno»
(con vero dominio, esercitato su un territorio, cioè su un distretto
compatto e ben confinabile). Ebbene, mentre compie la
sua carriera questo personaggio ha i suoi possessi organizzati in
«curtes»: possiede cioè un certo numero di aziende curtensi, e
raramente si accontenta di una sola.
Che cos’è la curtis che ha dato il nome alla cosiddetta «economia
curtense»? Si sbaglia se si pensa a un’azienda compatta e
accentrata: in realtà la curtis è un’unità teorica e gestionale in
cui, soprattutto dall’VIII all’XI secolo, sono organizzate presenze
fondiarie disperse, facenti capo di solito a più villaggi. Ecco, solo
se si tiene ben conto del modello insediativo prevalente in gran
parte dell’Europa altomedievale - cioè quello in cui vari villaggi
ritagliano e condizionano intorno a sé la superficie agraria e
boschiva - ci si può fare un’idea realistica delle aziende agrarie
d’allora. E per comprendere bene sia la dislocazione della curtis,
sia i suoi principi organizzativi, è indispensabile aver presente lo
schema di un tipico villaggio medievale, con il suo centro insediato
(con case, orti e stalle), la fascia circostante di coltivo e
quella, ancora più esterna, di pascoli o di boschi sfruttati per la
produzione. Ma su questo può essere più chiaro il disegno che è
qui allegato.
Il principio fondamentale secondo cui è organizzata la curtis
medievale è quello della distinzione fra gestione diretta e gestione
indiretta delle terre. Un gruppo di terre è gestito direttamente dal
padrone che, di persona o attraverso agenti, sovrintende alla coltivazione
eseguita da manodopera servile, molto raramente integrata
da qualche salariato: questo è il dominicum. L’altro gruppo di
terre, di solito più ampio, è diviso in quote (mansi) affidate a
famiglie di coloni che con i loro attrezzi e i loro animali provvedono
alla coltivazione: questo è il massaricium.
I coloni del massaricium pagano l’affitto (sempre a lunghissima
scadenza, spesso vitalizio o ereditario) con quote di prodotto
o con denaro (di frequente con entrambi) e fornendo un
certo numero di giornate di lavoro sul dominicum, le famose
corvées: le più diffuse corvées dunque, quelle di carattere agrario
(e non quelle pretese per la manutenzione di un castello o di
una strada), non sono richieste a tutti i sudditi della signoria,
non sono un’imposizione signorile, ma sono una forma di pagamento
d’affitto dei contadini che hanno un legame economico
con il padrone della terra.
In questo modo il dominicum si può permettere di impiegare
una forza-lavoro (in uomini e attrezzatura) esigua, integrandola
con le prestazioni provenienti dai coloni del massaricium: questo
è l’elemento caratterizzante il sistema curtense. L’idea che la
curtis implicasse un’economia chiusa e autosufficiente è stata del
tutto superata dalle ricerche degli ultimi decenni: del resto quell’idea
non si poteva conciliare con l’evidente frammentazione
topografica di ogni singola curtis.
8 G . S E R G I VI L L A G G I , C U R T E S E B A N N O 9
SCHEMA DI VILLAGGIO MEDIEVALE-TIPO
centr o abitato con case, orti, stalle
campi coltivati
pascoli e boschi soggetti a uso comune
un “manso”, l’unità di conduzione agraria (ad
og nuno corrisponde una famiglia contadina):
comprende una casa con gli annes si nel centro
abitato, div ersi campi variamente distribuiti nel
coltivo (perché non restino mai a riposo tutti
contemporaneamente durante le r otazioni), una
quota dei diritti di sfruttamento dell’incolto.
2. La terminologia del potere locale nel medioevo: «banno» e
«districtus»
La perfetta comprensione del significato di alcuni termini è
spesso condizione essenziale perché alcuni concetti risultino chiari.
Un termine dei documenti medievali è tanto lontano dagli usi
odierni quanto importante per le istituzioni di allora: «banno».
Nelle pagine di Duby e di altri storici il «signore di banno» è l’equivalente
del signore rurale, prendendo il posto del vecchio, errato
e purtroppo abusato concetto di «feudatario». Negli esami universitari
sempre più spesso gli studenti devono riferire sui poteri «bannali
» e sulle «bannalità»: il complesso dei diritti sugli abitanti di un
territorio esercitati dal castellano e signore del luogo.
Nelle lingue germaniche antiche ban indicava sia il diritto di
convocazione sia il diritto di punizione esercitati dai capi dei
clan e delle tribù: per popoli che erano eserciti di popolo, di
ancora precaria stanzialità, in quei due diritti si riassumeva il potere
supremo e legittimo. Non deve essere estraneo alla formazione
del concetto il bandwô dei Goti, che significava simbolo,
segno: il simbolo intorno a cui convocare le truppe, il segno del
potere che consentiva di punire o che con la sua esposizione
indicava l’avvenuta condanna. Nel mondo dei Franchi, con la
parallela affermazione della forma latinizzata bannus, il termine
accentua il suo significato politico mantenendo pluralità di
sfumature: indica il diritto non solo di convocare e punire, ma
più in generale di dare ordini e imporre divieti.
Il bannus nell’Europa carolingia era prerogativa regia, delegabile
dal re ai suoi ufficiali. Quando, dal X secolo in poi, si aprì
parallelamente la corsa alle autonomie signorili e alla legittimazione
di poteri di dubbia origine, definire «bannale» un potere
significava sottolineare il carattere pubblico - o sostitutivo di un
potere pubblico inesistente - dell’autorità esercitata dalle forze
locali. Nei secoli centrali del medioevo i depositari del banno
(soprattutto molto diffuso in area francese, dove infatti il termine
ban ha avuto speciale vitalità) erano sempre signori locali,
comunque fossero pervenuti a quel potere: «di banno» erano
detti i loro tribunali, «bannalità» le riscossioni dei diritti d’uso di
un mulino o di un ponte, divieti «bannali» quelli che impedivano
ai contadini da far legna in un certo bosco. Pertanto si collegava
progressivamente l’idea del banno alla quotidianità della vita politica
locale.
10 G . S E R G I VI L L A G G I , C U R T E S E B A N N O 11
Villaggio “A”
Villaggio “B”
Villaggio “D”
Villaggio “C”
Case e campi di “dominicum” (gestione dir etta)
Case e campi di “massaricium” (abitate e coltivati
da coloni, gestione indir etta)
Case e campi di altri contadini (piccoli pr oprietari
o dipendenti di altr e “curtes”)
Pascoli e boschi: a ogni quota del villaggio
spetta un diritto d’uso)
La curti s è dunque l ’insieme de lle parti di se gna te in nero e in g rig io
distribui te ne i quattro vil lla ggi ; il “c aput c urti s” ( cioè i l ce ntro
amministrativo definibile anche “curtis” in senso str etto, con edificio
pa dronale e magazzi ni) era di norma col loca to nel vi llaggio con la
ma ggior quota di dominicum (in qu esto caso i l vi lla ggio “C”); il
modello qui supposto è uno dei più fr equenti.
Il nostro stesso «banale» è traduzione del francese banal che,
riferito prima ai diritti del signore poi a quelli della comunità di
villaggio, cominciò fra Sei e Settecento a significare «comune» e
finì per svilupparsi in seguito in dispregiativo, nel senso di
«ovvio, convenzionale».
Se torniamo al medioevo, constatiamo che bannitus indicava
sia il convocato nell’esercito, sia, sempre più spesso, il convocato
in giudizio o il colpito dal banno. È il nostro «bandito», nella doppia
accezione di «ricercato dalla giustizia» e di «esiliato, messo al
bando»: del resto «bando» è appunto la versione italiana più normale,
fuori dello specifico medievistico, di bannus. La complessità
medievale del termine spiega l’eterogeneità delle parole
riconducibili agli etimi ban e bandwô. Abbiamo già citato «bandito
» e il più sorprendente «banale»: potremmo aggiungerne altri,
come «banditore», o ricordare le diverse accezioni odierne di
«bando». Ma esiste una categoria di termini di confine, sui quali
potrebbe convergere anche l’etimo altogermanico «binda» (striscia
di stoffa), che è sicuro solo per una ristretta accezione di «banda»
(quella di striscia, appunto), per «bandolo» e «bandoliera»: non è
escluso invece che «bandiera» e «banda» (in senso militare e poi
musicale) siano da spiegare con una etimologia esclusivamente
‘bannale’, rispettivamente come simbolo del potere militare di
banno e come gruppo di armati reclutato grazie al banno.
Un passo dell’Historia Langobardorum di Paolo Diacono
(«vexillum quod bandum appellant»), ci suggerisce che non solo
oggi, ma già nel sec. VIII sarebbe stato difficile scegliere, per il
termine corrispondente a «bandiera», un percorso etimologico
prevalente. Che la distrazione rispetto al significato originario
delle parole non sia una caratteristica solo dei nostri giorni è
provato da una curiosa paretimologia (ricostruzione di etimo per
pura associazione fonetica) del tardo medioevo: quando i re di
Francia cercarono di riportare in vigore l’eribannus (il banno
regio specificamente militare) per restaurare un esercito di leva,
recuperarono l’antica definizione ma, poiché non comprendevano
il senso del prefisso (che è quello del tedesco Heer = «esercito
»), la riprodussero come arrière-ban; e quando, per l’uso
nella documentazione ufficiale latina, il termine francese fu ritradotto,
si inventò un retrobannus mai esistito.
Il medievale bannus è forse il miglior esempio di come nell’idea
stessa di potere, e proprio di potere legittimo, siano incardinate
le nozioni di forza e di coercizione: quella coercizione implicita anche nell’avestico (antico persiano) bandaka e nel
sancrito bandhin, parole con cui è indicato il prigioniero di
guerra, forse come «colui che è legato»; ma non ci addentriamo
oltre su questa strada linguistica, che ci condurrebbe lontano dal
nostro scopo.
Consideriamo invece un altro termine del potere territoriale
medievale: districtus. Qui non ci troviamo di fronte a una parola
desueta, ma il significato odierno di «distretto» può trarci in inganno.
«Territorio compreso nella giurisdizione di una città per uffici
militari, giudiziari, postali, amministrativi» è la corretta definizione
che della parola «distretto» dà uno dei più diffusi vocabolari italiani.
È dunque una parola non difficile, che evoca ricordi militari
ma che trova uso abbondante in sede politico-amministrativa
(anche se spesso è stata soppiantata, negli ultimi anni, dalla fortuna
eccessiva del più generico «territorio»). In ogni caso oggi
nessuno ha dubbi sul carattere «territoriale» della definizione: ed è
giusto che sia così, anche se il valore territoriale della parola -
pur già attestato nel diritto giustinianeo del VI sec. d. C. - si
affermò a fatica e progressivamente nel corso del medioevo.
Districtus e districtio sono nell’alto medioevo modi diversi di
indicare il ius distringendi di cui disponevano i titolari del potere
pubblico: «diritto di costringere» (costringere a obbedire, a
prestare servizio militare, a pagare le tasse) e anche «diritto di
punire» (e quindi di chiamare in tribunale). Questo complesso di
diritti - che in età carolingia riassumeva in sé l’espressione più
completa del potere del re o del conte suo rappresentante - era
frequentemente menzionato dai documenti, sia quando ribadivano
il diritto di un ufficiale pubblico a esercitare il districtus, sia
quando ne prevedevano la concessione a qualcun altro.
Dal periodo carolingio in poi, e con notevole frequenza negli
anni intorno al Mille, i re concedevano ai vescovi l’immunità dall’autorità
e dal controllo pubblico sulla città sede vescovile e su
un cerchio di qualche miglio intorno alle mura urbane. Si specificava
che in quel territorio non poteva entrare nessun ufficiale
della zona (duca, marchese o conte) e nessun inviato del re
(missus): ne discendeva che di fatto già si riconoscesse il diritto
del vescovo a esercitare lui i poteri che non potevano più essere
esercitati dai rappresentanti del re. Ma in molti casi questo esercizio
più in positivo dell’immunità era sanzionato formalmente
con la solenne concessione del districtus, del diritto di esercitare
il potere nella medesima area immune.
Il «distretto» ancora nel secolo XI era dunque per lo più un
diritto, non un territorio. Ma appunto allora cominciò ad affermarsi
irreversibilmente l’altro significato, che non sostituì ma affiancò
il precedente: poiché a quel diritto corrispondeva sempre
una precisa applicazione territoriale, districtus fu usato non solo
per indicare il ius distringendi, ma anche il territorium su cui si
esercitava. Col tempo il secondo significato fece dimenticare il
primo: in Italia i comuni ereditarono spesso dai vescovi sia il
potere signorile (il districtus nella prima accezione) sia la sua
area di affermazione (il districtus in accezione territoriale).
I potenziamenti cittadini medievali sono dunque all’origine
del concetto moderno di distretto: non sbagliano i lessici quando
lo accostano al concetto di «contado». Tuttavia allora si poteva
parlare anche del districtus come potere di un castellano e del
«distretto» che faceva capo a un castello rurale: e ciò spiega
l’accezione più generale di distretto come articolazione territoriale
imperniata su un qualunque centro di controllo o di coordinamento,
non necessariamente cittadino.
3. L’equivoco feudale circa i poteri locali del medioevo
Un’informazione di base sulla formazione della signoria di
banno non può prescindere dalle metamorfosi subite, attraverso
i secoli, dall’idea di «feudalesimo»: una parola e un concetto a
cui la cultura contemporanea ricorre con frequenza, usandola
proprio per quei poteri locali che sono qui oggetto d’analisi.
Questa cultura corrente assimila il feudalesimo criticato e abbattuto
dalla rivoluzione francese e il feudalesimo medievale:
nell’assimilarli adotta il modello del feudalesimo dell’età moderna
e si fa un’immagine del medioevo in tutto simile alla
società rurale e alle gerarchie di un secolo ben lontano dal
medioevo, cioè il XVIII.
I borghesi rivoluzionari del Settecento attaccavano il feudalesimo
come un «residuo medievale». Dal loro punto di vista poco
importava che dal Duecento in poi la situazione politica delle
campagne fosse profondamente cambiata e che il feudalesimo
che essi constatavano fosse nato da sviluppi ulteriori: sviluppi
estranei alla celebre dissoluzione dell’impero carolingio e legati
piuttosto alla nuova Europa degli stati nazionali. Gli uomini dell’Illuminismo
giudicavano secondo un’ottica prospettica: critica-vano un modello sociale osservandolo nell’edizione da loro personalmente
vissuta, proiettavano all’indietro il punto di arrivo di
un processo supponendolo identico al punto di partenza. Non
stupisce che quest’ottica prospettica sia stata usata anche in seguito,
fino ai nostri giorni, in una sequenza di domande e risposte
istintive: «che cos’è il sistema feudale? quello abbattuto dalla
rivoluzione francese; e com’era quel feudalesimo allora abbattuto?
un residuo medievale; e qual era allora la caratteristica del
medioevo? aver prodotto l’organizzazione feudale del potere; e
com’era quest’organizzazione feudale del potere? simile al sistema
feudale ancora vivo nel Settecento». Con questo ragionamento
circolare e tautologico si rende statica la storia, si cancellano
cinque-sei secoli di evoluzione degli istituti feudali e, quel
che più conta, si inventa un feudalesimo originario (dei secoli
VIII-XII), tutto diverso da quello che fu in realtà.
Si può sostenere che, dati gli usi correnti, tutte le accezioni di
«feudalesimo» hanno una loro legittimità d’uso e che la storia
medievale non ha l’esclusiva del termine. Il medioevo è tuttavia
il periodo che segna la nascita della parola e del concetto di
«feudo»: e non è giusto che proprio questa prima accezione altomedievale
sia presentata, nelle scuole e nella cultura corrente,
molto diversa da come in realtà era. Non è giusto che l’accezione
originaria sia contaminata (e quindi sostanzialmente nascosta)
da quelle successive. Non è giusto che si finga di parlare di
medioevo parlando d’altro.
Un importante storico francese, Robert Boutruche, era dell’opinione
che i giornalisti compiono un arbitrio quando, per
indicare un frammento di società sottratto al controllo pubblico
e condizionato in modo esclusivo da una persona o da un gruppo,
fanno ricorso al concetto di «feudo»: e ciò perché il feudo
medievale non aveva quelle caratteristiche. È una drastica posizione
da medievista: i documenti medievali hanno creato la terminologia
feudale, chi vuol fare ricorso a quella terminologia
deve usarla così come era usata nel medioevo, perché le accezioni
successive sono solo deformazioni.
Questa posizione semplice e dura forse tenta inutilmente di
combattere usi consolidati. Ma ci induce a formulare due domande
chiare sul medioevo. Che cosa significava allora «feudo»
intorno al Mille? E se non erano «feudi» tutte le piccole dominazioni
in cui l’Europa si era sminuzzata dopo la crisi dell’impero carolingio,che cos'erano?di ognuno dei piccoli ambiti di potere postcarolingi. Quegli ambiti
non erano «feudi»; e non erano «feudatari» quei potenti personaggi
che, dal loro castello, esercitavano protezione e dominio sui contadini
della zona circostante. Che cos’erano, allora? Le fonti medievali
definiscono dòmini quei potenti e dominatus loci i territori
del loro potere: la traduzione è «signori» e «signorie locali».
4. Possesso fondiario per «curtes» e presenza militare per «castra»
Consideriamo allora i processi di formazione e la struttura di
queste signorie. Era tradizione risalente all’età romana che le
famiglie potenti, all’interno dei loro patrimoni terrieri, esercitassero
sui coltivatori non soltanto un controllo economico, ma
anche forme di protezione, di coordinamento e di disciplina sociale.
Totali sui servi, più leggeri e informali sui liberi, questi poteri
si precisarono attraverso il loro esercizio sulle parti diverse
(«dominico» e «massaricio», a gestione diretta e a gestione indiretta)
delle curtes, le grandi aziende agrarie in cui si articolava il
grande possesso altomedievale.
Queste signorie, che possiamo definire «fondiarie», erano tutt’altro
che compatte. Erano costituite da curtes lontane fra loro, le
stesse curtes erano molto frammentate al loro interno, nel medesimo
villaggio abitavano contadini dipendenti da signori diversi:
questa assenza di compattezza territoriale aveva agevolato, nei
regni romano-barbarici e nella prima età carolingia, una chiara
distinzione fra il governo militare e civile degli ufficiali regi e
l’empirica e quotidiana influenza sociale dei signori fondiari.
Nella stessa età carolingia la signoria fondiaria accentua la sua
ambizione di incorporare poteri militari e giurisdizionali di origine
pubblica: danno una spinta in questo senso le concessioni
regie di immunità (ottenute da enti religiosi e imitate nei loro effetti
da ricchi laici) e le costruzioni di «chiese private», grazie alle
quali molti signori fondiari cominciano a influire sull’ordinamento
ecclesiastico, ad aumentare il loro prestigio e ad agire anche
su contadini non inseriti nei loro nuclei fondiari. Ma è decisivo,
nel declinare degli ordinamenti carolingi e soprattutto nel X
secolo, l’incastellamento. I castelli, edificati su terre possedute da
signori, determinano intorno a sé la formazione di autonomi circondari
militari e giurisdizionali. Allora al signore del castello
cominciarono a essere sottoposti tutti i residenti del circondario:
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In età carolingia e nei primi secoli successivi il feudo era il
beneficio (i documenti altomedievali preferivano anzi il termine
latino «beneficium» rispetto a «feudum», di radice germanica):
cioè un compenso, in terre o in altre rendite, che un potente
elargiva a un suo vassallo (anche lui, di solito, un membro
dell’aristocrazia) in cambio della fedeltà militare che il vassallo
gli aveva giurato. Era dunque un compenso di natura economica
che serviva, come abbiamo visto, a mantenere clientele vassallatiche
organizzate, a garantire una pronta iniziativa militare in
ogni evenienza, intorno al re e intorno a molti altri potenti, laici
ed ecclesiastici, di quel mondo.
È molto importante prendere atto che quel compenso fondiario
ed economico non comportava una concessione di giurisdizione
al vassallo. E si deve fare un’altra constatazione: le diverse
clientele degli anni intorno al Mille non avevano rapporti
gerarchici fra loro, il vassallo di un grande vescovo o di un grande
latifondista laico non si inseriva necessariamente in una catena
che risaliva al re, perché qualunque ricco personaggio del
mondo franco poteva, in piena libertà e senza essere in relazione
con gli ambienti regi, decidere di costruirsi una clientela e
di usare parte delle sue ricchezze per concedere benefici. La
somma delle due constatazioni deve indurci ad attribuire al rapporto
vassallatico-beneficiario il carattere di strumento di raccordo
delle aristocrazie del mondo franco: null’altro.
Passiamo allora alla seconda domanda, sulle cause e sulla natura
della polverizzazione politica post-carolingia. Procediamo
con ordine. Ovviamente non erano «feudi» le circoscrizioni pubbliche
dell’impero di Carlomagno, cioè le marche e i comitati:
marchesi e conti si limitavano ad avere terre beneficiarie-feudali
(zone infinitamente meno estese rispetto alle circoscrizioni che
governavano) che servivano a compensare i loro servizi, funzionavano
da loro «stipendio». Invece spesso si crede che la dissoluzione
postcarolingia consista appunto nel completo autonomizzarsi
«feudale» dei poteri dei conti e dei marchesi: se così fosse
stato, non sarebbe stata una gran dissoluzione, perché le circoscrizioni
erano ampie, in Italia avevano dimensioni simili alle
attuali province. Invece in Italia e in gran parte d’Europa troviamo
poteri locali molto più piccoli, sono gli stessi poteri dei conti
e dei marchesi a essere fortemente frazionati all’interno.
Sin dagli inizi del Novecento gli storici del medioevo si sono
convinti che è impossibile trovare un’investitura feudale all’origine non solo i coltivatori delle terre possedute dal signore, ma anche
coltivatori di terre di grandi possessori lontani (che avevano
eventualmente altrove i loro centri signorili incastellati) e, infine,
un numero non esiguo di piccoli possessori che coltivavano
terra propria. Con questa costruzione territoriale il signore si era
assicurato il potere «di banno» (cioè di coercizione e di comando,
come abbiamo visto) e quel potere era ormai territorializzato:
non dipendeva cioè dalla distribuzione frammentata
dei suoi possedimenti, non era esercitato solo sui suoi coltivatori,
ma su un territorio compatto e su tutti i contadini che a vario
titolo lo abitavano. Per queste due caratteristiche a tale signoria,
che si può semplicemente definire «signoria rurale», è attribuita
anche la definizione di «signoria territoriale di banno».
Tutti i contadini inseriti nella signoria rurale erano accomunati
dal fatto di essere sudditi del signore. Pagavano al signore, e
non più agli ufficiali regi, tasse e prestazioni di origine pubblica
(pedaggi, contributi per il mantenimento della fortezza e di
gruppi di armati) e altre «bannalità» legate alla struttura della
nuova signoria: come i pagamenti per l’uso (obbligatorio) dei
mulini e di altre attrezzature del signore. Coloro che, inoltre, abitavano
e coltivavano terra del signore, avevano altri distinti
oneri: dovevano pagare il censo (un affitto) per i campi che
erano stati loro affidati e fornire (sempre come pagamento dello
sfruttamento della terra) prestazioni d’opera (le corvées) sulle
terre «dominiche» che il signore gestiva direttamente.
Con un fitto mosaico di queste signorie sono governate le
campagne dei secoli X-XIII: è caratteristica del regime signorile il
concentrarsi di rendite fondiarie e di proventi «bannali» nella
medesima gestione signorile. Spesso ai signori conveniva seguire
la riscossione dei proventi di natura signorile con attenzione
maggiore di quella riservata all’amministrazione fondiaria: perché
spesso quei proventi costituivano una voce più rilevante
delle rendite agricole nel complesso delle entrate signorili.
Non bisogna tuttavia dimenticare quanto fosse eterogenea,
all’interno, la signoria; non bisogna confondere i possessi del signore
con le zone in cui esercitava soltanto il potere bannale;
non bisogna pensare che il signore riducesse tutti i contadini al
rango di suoi coltivatori e che potesse chiedere a tutti le medesime
prestazioni; non bisogna dimenticare l’esistenza della piccola
proprietà. Non bisogna pensare al brutale esercizio del potere
di un latifondista sui contadini del suo latifondo, a una pura militarizzazione e politicizzazione del possesso fondiario: la signoria
rurale è, come si è visto, ben più estesa all’esterno e ben
più complessa all’interno.
Per trovare qualcosa di simile a queste ricostruzioni semplificate
e scorrette, e cioè una signoria fondiaria che sviluppa forme
di potere ma limitate all’interno dei confini del latifondo, dobbiamo
guardare all’Inghilterra medievale e al suo manor. È un
modello diverso rispetto a quello dell’Europa continentale franca.
Il manor precisa la sua fisionomia dopo la conquista normanna
(sec. XI) e dopo l’instaurazione di un regno fortemente
gerarchizzato, questo sì rispondente alla «piramide feudale» che
troviamo ancora in qualche vecchio manuale scolastico. La maggior
parte dei manors sono concessi in feudo dal re ai suoi vassalli
(baroni e grandi ecclesiastici) e da questi ad altri minori vassalli.
Il manor garantisce rendite agrarie ai vassalli, i quali hanno
anche autorità in quanto gestori di una sorta di giustizia minore ,
relativa ai problemi quotidiani della loro azienda agraria: non si
vedono affidata tutta la giurisdizione pubblica, che è competenza
degli sceriffi, veri ufficiali regi.
Fatto questo confronto, dobbiamo constatare che il carattere di
isola giurisdizionale è molto più proprio della signoria rurale continentale
(non feudale) che non del feudo inglese. Di queste isole
giurisdizionali abbiamo descritto la struttura: ci rimane da fare la
conoscenza dei personaggi che le hanno costruite e da osservare
come si siano sostituite all’ordinamento territoriale carolingio.
5. L’immunità e la trasformazione dei poteri comitali e marchionali
Abbiamo anticipato che il passaggio dalla semplice signoria
fondiaria alla più completa signoria territoriale di banno ha le
sue radici negli stessi più ordinati anni del governo carolingio.
Infatti alcuni signori di banno esercitano ufficialmente i loro
poteri, perché hanno ricevuto dal re una concessione di «immunità
»: sono soprattutto gli enti religiosi (centri vescovili e monastici)
a ottenere questa concessione, che esclude ingerenze di
ufficiali pubblici nelle loro terre e implica, di conseguenza,
l’autonoma capacità del signore locale di esercitare la giustizia e
di organizzare la difesa. L’immunità non è una concessione feudale,
è estranea all’omaggio vassallatico e all’investitura beneficiaria, va per lo più a vantaggio di religiosi che non sono vassalli:
le aree immuni sono il modello del funzionamento signorile
dei secoli centrali del medioevo. Chi non gode di un’immunità
ufficiale (e così è per la maggior parte delle ricche famiglie laiche)
trae dalle aree immuni ispirazione per organizzare in modo
analogo i poteri di fatto che è riuscito a costruire .
Immunità di diritto e immunità di fatto, nella prima età postcarolingia,
rendono tutt’altro che compatte le circoscrizioni pubbliche,
cioè le marche e i comitati. È vero che conti e marchesi
fanno ogni sforzo, spesso riuscito, per rendere ereditari i loro
poteri, ma è vero altresì che rendono ereditario qualcosa di
molto diverso dal potere dei loro antenati: non possono entrare
nei territori del vescovo e dei monasteri immuni, non possono
entrare in latifondi i cui proprietari, forti della consuetudine e
della capacità di proteggere con fortificazioni i contadini, ormai
non sono solo ricchi ma anche potenti. A ciò si aggiunga che i
conti (la qualità dei poteri dei marchesi è simile) si sono frattanto
procurati collaboratori, hanno costruito un funzionariato interno,
con compiti militari e spesso giudiziari: i custodes castri, i
guardiani dei castelli. Ebbene, anche costoro rendono progressivamente
ereditario il controllo dei castelli pubblici e dei
poteri connessi: così a quelle degli immunisti di diritto e di fatto
si aggiungono anche queste isole giurisdizionali. Le eccezioni ai
poteri del conte sono ormai così tante da aver trasformato la fisionomia
stessa del comitato.
Ciò avviene, come abbiamo già detto, mentre la famiglia del
conte sta cercando di diventare una dinastia, di rendere ereditari i
poteri esercitati un tempo per delega del re. La famiglia dei conti
non si oppone strenuamente a tutte quelle eccezioni al potere
comitale. Intravede anzi la possibilità di perseguire più facilmente
i suoi scopi (l’insostituibilità, il radicamento territoriale, l’ereditarietà
del potere) se concentra i propri sforzi sulle zone dove può
contare su un maggior numero di possessi: a tal fine funzionano
sia le terre di proprietà sia le terre beneficiarie. E poiché non è
detto che tutti i possessi della famiglia siano all’interno dell’antica
circoscrizione, spesso la nuova, più piccola ma ereditaria
dominazione dei conti si sviluppa a cavallo dei confini distrettuali
carolingi, disegnando una nuova geografia politica della regione.
In questi processi, avvenuti tra X e XI secolo, le nuove forze
locali imitano i conti (proteggono per dominare, indirizzano su di
sé imposte e servizi tradizionalmente dovuti al potere pubblico) e,concretezza del loro potere sui contadini, dalla solidità di dominazioni
largamente fondate sulla presenza fondiaria. Le forze locali si
ingegnano per rendere i loro poteri almeno tendenzialmente simili
a quelli pubblici; i conti trattano alla stregua di patrimonio familiare
i poteri originariamente pubblici che erano stati a loro delegati.
Tra l’altro quest’ultima patrimonializzazione fa sì che la famiglia
del conte frantumi, adeguandolo alla sua ramificazione, il
nuovo potere dinastico. Nei diversi castelli e nelle diverse terre ,
che costituivano le sedi di arroccamento ma anche i poli del nuovo
sviluppo della dinastia comitale, si insediano rami diversi della
famiglia. Poiché nessuno contesta a questi diversi rami il diritto
d’uso di un titolo di «conte» ormai privo di significati ufficiali,
avviene un fatto singolare: dentro o ai margini dell’antica circoscrizione
ci sono più comites , ognuno con una sua dominazione.
Queste dominazioni cominciano, tutte, a essere chiamate comitatus
sia nel linguaggio corrente sia, soprattutto, dai notai.
È evidente che questi comitatus più piccoli, sviluppati spesso
intorno a pochi castelli (quando non a uno solo), non hanno
nulla in comune con i precedenti distretti pubblici: è per questo
che la maggior parte degli storici del medioevo hanno deciso,
per chiarezza, di definire «comitati» e «marche» le circoscrizioni
carolinge e, invece, «contee» e «marchesati» questi nuovi ambiti
dinastico-signorili. Nella toponomastica e nel ricordo sono
sopravvissuti questi secondi, ovviamente, perché sono più recenti.
Quando percorriamo le campagne muniti di una guida storicoturistica
o di un libro di storia locale, il castello che ci è presentato
come centro di una «contea medievale» non è quasi mai l’antico
centro di una vera circoscrizione pubblica, la sede dei rappresentanti
di Carlomagno (questi, in Italia, risiedevano per lo più in
città), ma il centro di un più modesto dominatus il cui titolare ,
per diritto ereditario e attraverso percorsi più o meno tortuosi, si
fregiava di un titolo di conte di valore poco più che araldico.
6. La pluralizzazione signorile, i suoi protagonisti, i tardivi processi
feudali di ricomposizione
I protagonisti della dissoluzione postcarolingia sono dunque
molteplici: vescovi, abati, discendenti di custodi di castelli, discendenti
di conti e di marchesi e, in gran numero, ricchi pos-sessori laici. Traendo o no lo spunto legittimante da un’immunità
formalmente concessa dal re, tutti imperniano i loro poteri su
qualche fortezza, che protegga le popolazioni là dove la debolezza
del regno non dà più garanzie. Tutti hanno una base fondiaria
cospicua, che li candida, zona per zona, ad essere i personaggi
di maggior rilievo. Tutti sono dòmini , cioè «signori».
Quelle forze eterogenee si caratterizzano per dominazioni di
qualità omogenea, che caratterizzano il modo di funzionare di
gran parte dell’Europa (quella di tradizionale presenza dei
Franchi) in tutti i secoli centrali del medioevo: il cosiddetto «regime
signorile». I manuali delle scuole italiane usano raramente e
con imbarazzo il termine «signoria rurale», perché la storia italiana
contiene quelle «signorie cittadine» del tardomedioevo che
hanno acquistato tanto peso nella nostra cultura da aver fatto
coniare il concetto di «età delle signorie» (successivo e contrapposto
rispetto a quello di «età comunale»). Forse si teme che
nascano equivoci. Eppure dobbiamo definire «signori», e non
«feudatari», i protagonisti della geografia politica post-carolingia,
e ciò per varie ragioni: 1) le fonti medievali li definiscono dòmini
, che è l’equivalente latino di «signori»; 2) con il concetto di
«feudatari» si suggerisce che tutti i poteri locali siano stati delegati
dall’alto, da un potere centrale imprevidente, e ciò, come si è
visto, non è vero e non fa giustizia alla spontanea intrapre ndenza
delle forze locali; 3) la parte più importante della base
fondiaria dei dòmini era «allodiale» (cioè in piena proprietà) non
feudale, e ci possono anzi essere signorie del tutto prive di terre
possedute a titolo feudale.
L’elemento feudale incide sul processo di formazione della
signoria solo per due caratteri accessori, uno militare e uno fondiario.
Primo: la maggiore diffusione della clientele vassallatiche
armate, dipendenti non solo dal re ma anche da ricchi signori
fondiari laici ed ecclesiastici, diede a costoro uno strumento in
più, oltre ai castelli, per essere attendibili come protettori e some
supplenti di fatto dell’autorità pubblica. Secondo: l’ereditarietà
delle terre beneficiarie (i feudi) poteva rendere ancora più
abbondante la base fondiaria su cui gli aspiranti signori potevano
costruire con sicurezza il loro potenziamento politico: a
quei feudi non erano connesse forme speciali di giurisdizione e
l’egemonia signorile era uguale in tutte le zone del dominatus
che in concreto si era andato formando.
Signorile e non feudale la dissoluzione dell’impero carolingio,

Risposte
palmolive12
Nn è qll k mi serve ma grazie lo stesso

Coda di Lupo
Qui c'è qualcosa! ;)
http://www.storiain.net/arret/num110/artic4.asp

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