Articolo 89 codice civile
Ciao a tutti, volevo chiedere un aiuto per capire l'art.89 del cc.
L'articolo ad oggi recita così "(Divieto temporaneo di nuove nozze). - Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi"
Il codice civile è stato scritto nel 1942, quando il divorzio non esisteva, allora vi chiedo la dicitura :
“o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio” è stata aggiunta dopo? Ma quando? con quale legge che modificava questa frase?
Mi sapreste aiutare? grazie.
L'articolo ad oggi recita così "(Divieto temporaneo di nuove nozze). - Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi"
Il codice civile è stato scritto nel 1942, quando il divorzio non esisteva, allora vi chiedo la dicitura :
“o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio” è stata aggiunta dopo? Ma quando? con quale legge che modificava questa frase?
Mi sapreste aiutare? grazie.